Sentenza del 24/06/2016 n. 13146 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria che aveva escluso dal calcolo della superficie utile complessiva le cantine e le soffitte, perché non abitabili, e aveva così annullato la revoca dell’aliquota IVA agevolata al 4% per l’acquisto della prima casa. Sosteneva che, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, rilevasse l’utilizzabilità dei vani e non la loro abitabilità. Con un secondo motivo lamentava l’insufficienza della motivazione sulla qualificazione del seminterrato e del piano superiore. I contribuenti, con ricorso incidentale, sostenevano invece che l’art. 6 non fosse applicabile all’immobile in questione, perché riferito soltanto ad appartamenti condominiali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: l’abitabilità non è determinante per il computo della superficie utile; conta che i vani siano utilizzabili. Ha dichiarato inammissibile per difetto d’interesse il secondo motivo, perché la CTR aveva escluso i piani dal calcolo per la mancanza di abitabilità, senza accertarne le caratteristiche rilevanti ai fini dell’art. 6. Ha respinto il ricorso incidentale: la disposizione si applica a tutti gli immobili adibiti a civile abitazione, non soltanto agli appartamenti condominiali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, per gli ulteriori accertamenti e per la regolazione delle spese di ogni fase e grado.
Norme richiamate
D.M. 2 agosto 1969, art. 6
l'"abitabilità" dei vani non sia questione incidente sul computo della "superficie utile complessiva" In base alla quale devesi stabilire se un'abitazione sia o no di lusso ai sensi dell'art. 6 cit. D.M. del 1969, ed essendo unicamente rilevante che i vani la cui superficie deve essere computata siano "utilizzabili"
Per stabilire se l’abitazione supera la soglia di 240 m² rileva l’utilizzabilità dei vani, non la loro abitabilità formale. La disposizione si applica a tutti gli immobili destinati a civile abitazione autonomamente utilizzati come prima casa, incluse le abitazioni non condominiali.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II, n. 21
La disposizione prevede l’aliquota IVA agevolata per la prima casa; nella controversia l’agevolazione era stata revocata sul presupposto che l’immobile fosse di lusso. La Corte non ne offre un’autonoma interpretazione, ma la decisione dipende dall’accertamento della superficie utile secondo l’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, Nota II-bis, art. 1
La disposizione disciplina il trattamento agevolato per l’acquisto della prima casa; nel caso concreto la questione decisiva era se l’immobile dovesse qualificarsi come abitazione di lusso in ragione della superficie.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha costituito il riferimento processuale per il motivo dell’Agenzia relativo alla falsa applicazione dell’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969; tale motivo è stato accolto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Ha costituito il riferimento processuale per la censura dell’Agenzia sulla motivazione relativa alla natura e all’utilizzabilità dei vani; la Corte l’ha dichiarata inammissibile per difetto d’interesse.
Massime di principio
- Nel verificare la soglia di superficie prevista per qualificare un’abitazione come di lusso, non si possono escludere automaticamente cantine, soffitte o altri locali solo perché non abitabili: occorre verificare se siano concretamente utilizzabili e se ricorrano le condizioni per computarli.
- La nozione di singola unità immobiliare prevista dall’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 non è limitata agli appartamenti in condominio: può comprendere qualsiasi immobile o porzione autonomamente utilizzato come abitazione.
- Il giudice di rinvio deve effettuare gli accertamenti fattuali sulla natura e sull’utilizzabilità dei locali, applicando il criterio giuridico che distingue l’abitabilità dall’utilizzabilità.
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