Cassazione Penale, Sentenza n. 48537/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela rispetto al reato contestato (artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p.) relativo alla sottrazione di energia elettrica, con l'aggravante della recidiva (art. 99 c.p.). In dibattimento il Pubblico Ministero aveva chiesto la contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale ha però ritenuto tardiva tale contestazione (richiamando il termine di 90 giorni per la querela ex art. 85 D.Lgs. 150/2022) e perciò ha dichiarato l'improcedibilità, impedendo al PM di modificare l'imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica ritenendo che il Tribunale avesse illegittimamente precluso al Pubblico Ministero il potere-dovere di effettuare la contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. La Corte ha affermato che il giudice del dibattimento non può esercitare sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione di una circostanza aggravante prevista dall'art. 517 e che, ove la contestazione suppletiva sia legittima, il Tribunale doveva decidere sulla imputazione così modificata. Per la nullità assoluta determinata da tale vizio di esercizio dell'azione penale il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio ai sensi dell'art. 569 comma 4 in relazione all'art. 604 comma 4 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che descrive il delitto di furto; nel caso era richiamata come reato base contestato.
Aggravanti del furto; la n.7 (su cose destinate a pubblico servizio) è centrale perché rende il reato procedibile d'ufficio anziché a querela.
Norma sulla recidiva; richiamata come aggravante applicata dall'imputazione originaria.
Prevede il termine (90 giorni) per la proposizione della querela per alcune fattispecie; il Tribunale aveva ritenuto estinto il termine e da ciò ha tratto la declaratoria di improcedibilità, decisione censurata in cassazione.
Disciplina la possibilità di modificare l'imputazione in dibattimento: consente al PM di adeguare l'accusa in base agli elementi emersi e di richiedere nuove contestazioni.
il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato connesso o la circostanza aggravante
Attribuisce al PM il potere (e dovere) di contestare in dibattimento reati concorrenti o circostanze aggravanti senza preventiva autorizzazione del giudice; il giudice non ha potere di precludere tale contestazione.
il presidente del collegio "può autorizzarla"
Regola la contestazione di un fatto nuovo diversa dalla circostanza aggravante: qui è previsto il potere autorizzatorio del presidente, a differenza dell'art. 517.
salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva; ... il tempo concesso dal giudice non può essere "inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429"
Garantisce all'imputato, in caso di contestazione suppletiva (eccetto per la recidiva), la facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa; misura a tutela del contraddittorio.
art. 129 e art. 529 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal Tribunale nella declaratoria di non doversi procedere e nella trattazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto erronea la loro applicazione alla luce del potere del PM di contestare suppletivamente.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Norme sulla nullità: la Corte ha ritenuto sussistere nullità assoluta generale per aver il giudice impedito il legittimo esercizio dell'azione penale.
art. 569 comma 4 in relazione all'art. 604 comma 4 cod. proc. pen.
Previsione procedurale che ha consentito alla Corte di annullare la sentenza impugnata senza rinvio al giudice di merito.
art. 112 Cost.
Principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale che sostiene l'obbligo del PM di esercitare l'azione e giustifica il potere-dovere di contestazione suppletiva nel dibattimento.
Sentenza Corte Costituzionale 9 luglio 2015 n. 139
Rilevata per il principio che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e che l'imputato deve avere adeguate garanzie (parità di trattamento rispetto ad altri istituti come il patteggiamento o il giudizio abbreviato).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. U. 28/10/1998 n. 4; Sez. 2 n. 5180/1999; Sez. 2 n. 9039/2023)
Richiamata per consolidare il principio che la contestazione suppletiva in dibattimento è potere/obbligo del PM e che il giudice non può precluderne l'esercizio; inoltre supporta l'assenza di limiti temporali alla contestazione in dibattimento e le garanzie difensive successive all'atto.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di effettuare in dibattimento contestazioni suppletive (artt. 516-517 c.p.p.), incluse circostanze aggravanti emerse dagli atti, anche se conosciute già prima dell'apertura del dibattimento.
- Il giudice del dibattimento non può impedire preventivamente la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante prevista dall'art. 517 c.p.p.; la sua competenza è decidere poi sulla responsabilità in base all'imputazione così modificata.
- La modifica della imputazione in dibattimento può trasformare la procedibilità (es. da querela di parte a procedibilità d'ufficio) e, se legittima, ostacola la declaratoria di improcedibilità basata su termini per la querela.
- L'eventuale preclusione illegittima da parte del giudice al potere del PM costituisce nullità assoluta dell'atto/processo e può comportare l'annullamento della sentenza; il rimedio del PM è il gravame in Cassazione (anche ricorso per saltum quando possibile).
- I diritti di difesa dell'imputato sono tutelati dopo la contestazione suppletiva: l'imputato può ottenere termini ai sensi dell'art. 519 c.p.p., richiedere prove, o chiedere riti alternativi quando compatibili.
- In casi analoghi verificare sempre: (a) se la nuova circostanza aggravante era effettivamente nota dagli atti, (b) se il PM ha formalmente effettuato la contestazione in dibattimento e (c) se il giudice ha concesso le garanzie difensive richieste dall'imputato; un rifiuto ingiustificato del giudice è impugnabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48509/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48511/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48513/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48515/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48516/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48517/2023 del 06/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →