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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19979/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da due rapporti distinti tra imprese edili: un appalto eseguito in una località, per il quale veniva riconosciuto un debito di euro 60.000, e un contratto di subappalto relativo a un diverso cantiere, mai iniziato, per il quale era stata sottoscritta una scrittura di "recessione" con riconoscimento di euro 40.000 come corrispettivo del recesso. La creditrice aveva inoltre già ottenuto un precedente decreto ingiuntivo per una parte del credito e, in seguito, promuoveva un ulteriore monitorio per il residuo, fondandosi su scritture di riconoscimento del debito e su un assegno rimasto insoluto. La debitrice proponeva opposizione e poi appello deducendo: abusivo frazionamento del credito; non debenza della penale; incompetenza del giudice ordinario per clausola arbitrale; difetto di prova del credito; erronea valutazione delle prove e illegittimità del cumulo tra penale e prestazione principale; errata liquidazione delle spese. In cassazione articolava cinque motivi, sostanzialmente riproponendo i medesimi profili: 1) violazione dei principi di correttezza, buona fede e del giusto processo per avere escluso l'abusiva parcellizzazione del credito; 2) motivazione apparente sul punto; 3) erronea disapplicazione della clausola compromissoria; 4) errata qualificazione della pattuizione come corrispettivo del recesso/caparra penitenziale anziché come clausola penale nulla o comunque non dovuta; 5) omessa istruttoria e violazione delle regole su datio in solutum/compensazione e sull'onere della prova riguardo al saldo della fattura. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo giustificato il frazionamento per l'esistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela monitoria parziale, insussistente la clausola arbitrale sul rapporto dedotto in giudizio perché la pretesa derivava da un successivo accordo di scioglimento e non dal contratto originario, corretta la qualificazione della somma per recesso come corrispettivo del recesso convenzionale, e corretta l'applicazione dell'art. 1988 c.c. sulla ricognizione di debito con conseguente onere della debitrice di provare l'inesistenza o l'estinzione del rapporto fondamentale, prova non offerta. È stata anche esclusa la compensazione per la diversità soggettiva tra il credito allegato e il soggetto terzo indicato come controcreditore.

La decisione

Ricorso respinto integralmente. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva già rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e aveva ritenuto dovute le somme richieste sulla base di due autonome scritture di riconoscimento del debito, distinguendo il credito relativo all'appalto eseguito dal corrispettivo per il recesso dal subappalto. La Corte ha inoltre ritenuto legittima l'azione monitoria frazionata, perché sorretta da un interesse oggettivo e perché una parte del credito era già stata coperta da giudicato formatosi sul precedente decreto ingiuntivo non opposto. Sul piano processuale, ha escluso la violazione della clausola arbitrale, la nullità della pattuizione sul recesso e ogni vizio motivazionale rilevante. In conseguenza della definizione conforme alla proposta accelerata, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a una somma equitativa in favore del controricorrente, a una somma in favore della cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e la decisione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso e la nomina del relatore

  • art. 2 Cost.

    invocato dalla ricorrente nel quadro dei principi di correttezza e solidarietà, ma non ritenuto violato

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente in relazione al giusto processo e alla lealtà processuale

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude che la proposizione di azione monitoria parziale, nel caso concreto, integri violazione del dovere di correttezza

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazione nel frazionamento giustificato del credito

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di lealtà e probità processuale; non si ravvisa abuso

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alle spese, ma la Corte conferma la condanna della ricorrente soccombente

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alle spese, senza accoglimento della censura

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base di molte censure per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base delle censure per nullità della motivazione e del procedimento

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta motivazione apparente; la Corte esclude il vizio

  • art. 642, primo comma, c.p.c.

    richiamato per la possibilità di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo inaudita altera parte

  • art. 806 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la devoluzione agli arbitri; la Corte esclude l'operatività della clausola compromissoria sul nuovo accordo

  • art. 102 Cost.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla clausola arbitrale, senza accoglimento

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione della clausola arbitrale e della scrittura di recesso

  • art. 1367 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non rilevato in senso favorevole

  • art. 1382 c.c.

    richiamato nel motivo sulla clausola penale e sul cumulo con la prestazione principale

  • art. 1383 c.c.

    richiamato nel motivo sulla clausola penale e sul divieto di cumulo

  • art. 1386 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte qualifica la pattuizione come corrispettivo del recesso

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito produce una relevatio ab onere probandi, con presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale fino a prova contraria

  • art. 1197 c.c.

    richiamato nel motivo sulla datio in solutum, senza accoglimento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la dedotta errata valutazione delle prove; la Corte non ravvisa travisamento rilevante

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione dei criteri di valutazione della prova; censura respinta

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta ultrapetizione/omessa pronuncia; non accolto

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e al thema probandum, senza accoglimento

  • art. 1373 c.c.

    la somma pattuita per lo scioglimento del subappalto è qualificata come corrispettivo del recesso convenzionale; per i contratti ad esecuzione prolungata il recesso è legittimamente pattuito secondo le condizioni stabilite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna ulteriore della ricorrente a somma equitativa in favore della controparte

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    applicato per la condanna a somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato solo per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato solo per escludere l'incompatibilità del consigliere relatore

Massime di principio

  • L'azione giudiziale frazionata del credito non è abusiva quando il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela separata, ad esempio per ottenere rapidamente un titolo monitorio su una parte del credito certa e incontestata.
  • La clausola compromissoria contenuta in un contratto originario non si estende automaticamente alle controversie nascenti da un successivo accordo di scioglimento o di regolazione transattiva del rapporto, se tale nuovo accordo non richiama la clausola arbitrale e disciplina autonomamente la sorte delle obbligazioni.
  • La somma pattuita come corrispettivo dell'esercizio del recesso convenzionale va distinta dalla clausola penale e dalla caparra confirmatoria: essa non sanziona l'inadempimento, ma remunera il recesso consentito dal contratto.
  • La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. dispensa il creditore dalla prova del rapporto fondamentale, ma il debitore può liberarsi provando che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto; in mancanza di tale prova, il debito riconosciuto resta esigibile.
  • La compensazione non può operare quando i contrapposti crediti non appartengono ai medesimi soggetti, poiché l'estinzione per compensazione richiede la reciproca titolarità delle posizioni debitorie e creditorie.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoMandatoImpugnazioniDecreto ingiuntivoProveCompetenzaArbitratoInadempimentoCompensazione
RamiContrattiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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