Cassazione Civile, Ordinanza n. 21017/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Il proprietario di un immobile aveva impugnato una cartella esattoriale emessa per il recupero di contributi consortili relativi agli anni 2008-2013, sostenendo che la sola inclusione del bene nel comprensorio di bonifica non bastasse a dimostrare la sussistenza di un effettivo vantaggio fondiario e quindi dell'obbligo contributivo. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la CTR della Campania aveva accolto il gravame del Consorzio. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma prima della trattazione depositava memoria dichiarando che la controversia si era definita in via stragiudiziale e rinunciando al ricorso.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata prima dell'udienza camerale e ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese processuali in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti. La Corte ha precisato che non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale previsione opera solo in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso, validamente depositata prima dell'udienza, determina l'estinzione del processo
richiamato quale norma che disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione
richiamato quale base per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del processo, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e depositata prima della decisione, comporta l'estinzione del processo.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia determina normalmente la compensazione delle spese quando sia intervenuto un accordo transattivo o stragiudiziale tra le parti.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni opera solo nei casi espressamente indicati dalla legge, cioè rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non quando il processo si estingue per rinuncia.
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