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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29765/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (confinanti)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa dopo accertamento tecnico preventivo, con cui il proprietario di un immobile chiedeva che alcuni vicini e il loro dante causa fossero condannati a eliminare un allaccio degli scarichi della loro abitazione alla condotta fognaria afferente al fondo dell'attore, a eseguire opere di messa in sicurezza e consolidamento dell'immobile, a cessare le immissioni nel fondo e a risarcire i danni derivanti dalle modifiche dello stato dei luoghi. Nel corso del giudizio di primo grado gli originari convenuti avevano ceduto l'immobile a una società, che era poi intervenuta. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda relativa all'allaccio fognario, aveva ordinato la cessazione di immissioni di fumo e respinto il resto; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame. Avverso la sentenza di appello il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nella decisione di legittimità la Corte non esamina i motivi nel merito: rileva che l'istanza di decisione successiva alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. era stata depositata oltre il termine di 40 giorni, e quindi irritualmente. A ciò si aggiunge la circostanza del decesso del difensore della parte ricorrente, ritenuta non ostativa alla decisione. La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile per ragioni processuali.

La decisione

La Corte di cassazione non entra nell'esame dei quattro motivi di ricorso e dichiara l'impugnazione inammissibile. Ritiene decisivo che, nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., l'istanza di definizione presentata dalla parte ricorrente sia stata depositata oltre il termine di 40 giorni, con conseguente applicazione della definizione in conformità alla proposta per ragioni di rito impeditive della discussione. Rigetta anche l'istanza di riunione con altro ricorso relativo a una sentenza diversa. Condanna inoltre il ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti, applica l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. con liquidazione di ulteriori somme a favore delle controparti e della cassa delle ammende, e dà atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 696 c.p.c.

    richiamato come base dell'accertamento tecnico preventivo che ha preceduto la causa di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la richiesta di decisione dopo la proposta deve essere tempestiva; se depositata oltre il termine di 40 giorni è irrituale e impedisce la discussione, conducendo alla definizione del ricorso conformemente alla proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la proposta del consigliere/presidente non ha funzione decisoria e non crea incompatibilità con la partecipazione del medesimo al collegio che decide.

  • art. 96 c.p.c.

    poiché la decisione è resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., si applicano le sanzioni per lite temeraria previste dai commi 3 e 4, con condanna a somme ulteriori in favore delle controparti e della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati per sottolineare l'esigenza di ragionevole durata del processo e di evitare attività processuali inutili o formalità superflue.

Massime di principio

  • Nel procedimento di cassazione definito con proposta ex art. 380-bis c.p.c., l'istanza di decisione della parte ricorrente deve essere depositata nel termine previsto; se è tardiva o comunque irrituale, il collegio può definire il giudizio in conformità alla proposta senza discutere il merito.
  • La proposta formulata nel procedimento accelerato non ha natura decisoria né determina incompatibilità del magistrato che l'ha resa a far parte del collegio che decide il ricorso.
  • La morte del difensore della parte ricorrente non impone di regola il rinvio del giudizio di legittimità, ove la natura ufficiosa del procedimento e l'esito processuale non richiedano nuove difese, dovendosi privilegiare la ragionevole durata del processo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile in cassazione, trovano applicazione le conseguenze economiche previste per la soccombenza e, nei casi previsti dalla disciplina del rito accelerato, anche le ulteriori sanzioni ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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