Ordinanza n. 720/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto regolare la notificazione del titolo esecutivo, ma nulla la notificazione del ricorso introduttivo. Ha pertanto disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l'indirizzo PEC dell'amministrazione risultante dal registro PP.AA., entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio non è stato definito nel merito ed è stata fissata una successiva camera di consiglio per il 2 ottobre 2026.
Atto impugnato: mancata ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 169/2024 del Tribunale di Crotone
Esito
La controversia
La banca ha proposto ricorso per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone. Il TAR ha rilevato che la notificazione del titolo esecutivo era stata effettuata presso l'indirizzo PEC dell'amministrazione risultante dal registro PP.AA., mentre la notificazione del ricorso introduttivo era stata eseguita presso un diverso indirizzo PEC risultante dal registro IPA. Secondo il giudice, tra i due pubblici elenchi prevale il registro PP.AA.; la notificazione presso l'indirizzo IPA è quindi consentita soltanto quando l'amministrazione non disponga di un indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994
La notificazione telematica alle amministrazioni deve essere effettuata presso l'indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA. quando tale indirizzo è disponibile.
art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012
Nel rapporto tra registro PP.AA. e registro IPA, prevale il registro PP.AA. ai fini della notificazione degli atti processuali alle pubbliche amministrazioni.
Massime di principio
- Ai fini della notificazione telematica degli atti processuali a una pubblica amministrazione, l'indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA. prevale su quello risultante dal registro IPA.
- La notificazione presso un indirizzo PEC del registro IPA è ammessa soltanto quando l'amministrazione non disponga di un indirizzo PEC risultante dal registro PP.AA.
- Quando la notificazione del titolo esecutivo è regolare ma quella del ricorso per ottemperanza è nulla perché effettuata presso un indirizzo PEC non prevalente, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso entro il termine assegnato, senza definire il giudizio nel merito.
Come è indicizzato
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