Cassazione Civile, Ordinanza n. 37319/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva respinto il ricorso contro un decreto di espulsione. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che il principio di unità familiare non sarebbe stato adeguatamente considerato nel giudizio di bilanciamento e che i vincoli familiari non sarebbero stati valutati in modo sufficiente. La Corte rileva però che le censure non indicavano in modo specifico e intelligibile quali norme fossero state violate né in quale passaggio la decisione di merito si ponesse in contrasto con esse; inoltre, le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, contestando l'accertamento di pericolosità sociale e di concreto pericolo di fuga fondato su precedenti penali gravi in materia di stupefacenti. Non era stato, peraltro, dedotto formalmente l'omesso esame di un fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura di violazione di legge fosse generica e priva della necessaria specificazione del contrasto tra decisione impugnata e norme regolatrici, e che la restante parte del motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
La deduzione del vizio di violazione di legge deve essere articolata in modo specifico, con indicazione delle norme asseritamente violate e delle ragioni del contrasto; non è sufficiente una censura generica o meramente assertiva.
L'accertamento di fatto del giudice di merito può essere incrinato, in cassazione, solo mediante la deduzione di omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo; non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio.
Non emerge dal testo un'applicazione concreta della norma; non è richiamata nella decisione.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non individua con precisione le norme violate e non spiega in modo intellegibile perché la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con esse.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze di causa.
- L'accertamento di pericolosità sociale e di pericolo di fuga compiuto dal giudice di merito non può essere sovvertito in cassazione se non mediante la deduzione di un omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato.
- La tutela dell'unità familiare, quando invocata contro un provvedimento espulsivo, deve essere fatta valere con censure tecnicamente specifiche e non con contestazioni generiche del bilanciamento operato dal giudice di merito.
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