Cassazione Civile, Ordinanza n. 25699/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa resistente per un credito superiore a 5 milioni di euro, domandando il riconoscimento del privilegio previsto per i crediti delle imprese cooperative ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. Il credito derivava da un’operazione di project financing: il Comune aveva ceduto aree alla ricorrente, la quale le aveva poi trasferite alla cooperativa resistente, ricevendone in appalto l’esecuzione dei lavori di costruzione. Dopo i dissesti delle imprese del gruppo originario, i lavori erano stati eseguiti da un’altra cooperativa. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo e parzialmente con riserva; il Tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c., lamentando che il credito fosse stato erroneamente non qualificato come privilegiato, sostenendo che la società di progetto avesse svolto solo una funzione formale e che, nella sostanza, il credito fosse riconducibile all’attività dell’impresa cooperativa; 2) omesso esame del collegamento negoziale tra i contratti del project financing, decisivo per riconoscere la natura privilegiata del credito; 3) omesso esame delle circostanze relative al collaudo delle opere, sostenendo che la riserva sulle ritenute in garanzia fosse ingiustificata perché il collaudo si sarebbe già perfezionato prima della domanda di insinuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che non era stata censurata l’autonoma ratio decidendi del decreto impugnato, fondata anche sulla regola per cui il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 5, c.c. non spetta ai crediti sorti in esecuzione di un contratto d’appalto d’opera, essendo il privilegio in materia tassativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato sulla medesima impostazione del primo e, in ogni caso, il supposto collegamento negoziale non costituiva un fatto storico omesso ma un giudizio giuridico-fattuale non sindacabile come omesso esame. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il fatto del collaudo era stato in realtà esaminato dal Tribunale, che aveva escluso che il collaudo tecnico-amministrativo prodotto fosse quello contrattualmente richiesto ai fini dello svincolo delle ritenute in garanzia; la censura mirava quindi a un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese.
Norme richiamate
il privilegio è di stretta interpretazione e non si estende ai crediti per corrispettivi di un appalto d’opera; il richiamo alla ratio della norma non consente un ampliamento oltre i casi tassativamente previsti
è il parametro invocato per la dedotta violazione di legge sul riconoscimento del privilegio
il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo non un giudizio o una valutazione giuridica; non può essere usato per ottenere un riesame del merito
il ricorso può essere inammissibile quando censura una questione coperta da orientamento giurisprudenziale consolidato coerente con i principi applicabili
norma sul rito camerale in cassazione utilizzata per la trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di esito sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il giudizio di cassazione è inammissibile quando la censura non investe tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, poiché l’omissione di una ratio non attaccata rende irrilevanti le doglianze sulle altre.
- I privilegi hanno natura eccezionale e tassativa: non possono essere applicati analogicamente né estesi a crediti diversi da quelli espressamente previsti dalla norma attributiva del privilegio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando il giudice di merito abbia già valutato il fatto, né quando si richieda una diversa lettura delle prove o delle clausole contrattuali.
- Il collegamento negoziale, quando dedotto in cassazione, non è di per sé un fatto storico omesso, ma un giudizio che richiede interpretazione dei contratti e valutazioni giuridiche, sottratte al sindacato come omesso esame salvo specifica omissione di un fatto decisivo.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o sostituire la propria ricostruzione a quella del giudice di merito, specie quando la censura miri a un diverso apprezzamento di documenti già esaminati.
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