Cassazione Penale, Sentenza n. 14511/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990 (spaccio di stupefacenti). Le censure principali riguardano: (a) l'insufficienza e la genericità delle dichiarazioni testimoniali (acquirenti Faraldo e Tarice, e la coabitante Del Prete) utilizzate per l'attribuzione della responsabilità e per l'individuazione degli appartamenti come luogo di spaccio, nonché l'assenza dei ricorrenti al momento della perquisizione; (b) la fondatezza dell'identificazione fotografica e la attendibilità degli acquirenti; (c) l'erronea qualificazione e/o l'eccessivo aumento di pena per il riconoscimento della continuazione fra più episodi di spaccio, per mancanza di prova di pluralità di episodi; (d) l'omessa concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi fossero in gran parte generici e non abbiano confutato in modo specifico le valutazioni di merito: le dichiarazioni degli acquirenti e la fotografia identificativa sono state ritenute valutazioni incensurabili in sede di legittimità; la mancata presenza dei ricorrenti nell'appartamento è stata spiegata plausibilmente (avvertimento e allontanamento); la pluralità degli episodi di spaccio nel periodo considerato è stata considerata adeguatamente provata e la concessione/negazione delle attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, correttamente esercitata in presenza di precedenti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento, ciascuno, di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Utilizzato per la disciplina della partecipazione al reato (concorso di persone); la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità concorrente degli imputati in base alle prove raccolte
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce il traffico di stupefacenti; la sentenza di merito è stata confermata in relazione alla fattispecie di spaccio sulla base delle dichiarazioni degli acquirenti e degli elementi indiziari
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176
Procedimento svolto secondo il regime speciale introdotto da tale norma (richiamato in apertura); la Corte ha esaminato i ricorsi nel quadro procedurale applicabile
Massime di principio
- Le valutazioni sulla attendibilità dei testi e sulle identificazioni fotografiche rientrano soprattutto nella sfera del giudice di merito e risultano difficilmente sindacabili in Cassazione se motivate e non manifestamente illogiche o contraddittorie.
- L'assenza del soggetto nel luogo della perquisizione non esclude automaticamente la responsabilità se esistono elementi indiziari e spiegazioni plausibili (es. avvertimento e allontanamento) che giustifichino il mancato rinvenimento.
- Per il riconoscimento della continuazione è necessaria una prova della pluralità di episodi: censure generiche sull'insufficienza della prova, prive di specifici elementi di fatto, sono insufficienti a ribaltare la motivazione del giudice di merito.
- Le censure relative all'esercizio della discrezionalità del giudice (es. valutazione delle attenuanti o del quantum di pena) devono dimostrare manifesta illogicità o travisamento dei fatti per essere accolte in sede di legittimità.
- Ricorsi generici, che non indicano in modo puntuale gli errori di fatto o diritto della decisione impugnata, sono a rischio di inammissibilità: occorre specificare le ragioni per le quali le deduzioni di merito sarebbero infondate.
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