Cassazione Civile, Ordinanza n. 01388/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifiche incrociate sui dati dell’anagrafe tributaria e su quelli prodotti dal contribuente, l’Ufficio ha emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006 applicando il metodo sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, con ricostruzione del maggior reddito sulla base di spese per incrementi patrimoniali e altri indici di capacità contributiva. Il contribuente ha impugnato l’atto davanti ai giudici tributari, deducendo sia vizi procedimentali sia vizi di merito; la CTP ha rigettato, mentre la CTR ha accolto solo parzialmente l’appello, riducendo la pretesa fiscale. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: 1) violazione dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il redditometro fosse stato applicato senza il presupposto dello scostamento biennale tra reddito dichiarato e reddito accertato e senza adeguata considerazione dell’apporto reddituale del coniuge; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la disponibilità di redditi da parte del coniuge, che avrebbe dovuto essere valutata anche in senso favorevole al contribuente e non solo in relazione agli incrementi patrimoniali intestati al coniuge. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza richiamata dal ricorrente relativa all’annualità 2007 non era stata prodotta con attestazione di definitività, sicché non poteva fondarsi su di essa un giudicato esterno utile sulla questione dello scostamento biennale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti indicati in motivazione, entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente deve essere valutata tenendo conto della complessiva posizione reddituale del nucleo familiare, e che il giudice di merito, una volta dedotta e documentata tale circostanza, non può ometterne l’esame limitandosi a una riduzione sommaria della pretesa. Poiché la CTR non aveva esaminato in modo analitico la rilevanza del reddito del coniuge, pur in presenza di allegazioni e documenti, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Legittima l’accertamento sintetico del reddito, ma la prova contraria del contribuente deve essere valutata in relazione alla complessiva posizione reddituale del nucleo familiare, non isolando il solo soggetto accertato.
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
Nel testo ratione temporis applicabile disciplinano il redditometro e la prova contraria del contribuente rispetto agli indici di capacità contributiva.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Usato per denunciare la violazione di legge relativa all’applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Usato per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella disponibilità di redditi da parte del coniuge.
art. 380.1 bis cod. proc. civ.
Richiamato solo per indicare il deposito della memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio contro un accertamento sintetico fondato sul redditometro, la prova contraria del contribuente non può essere valutata in modo atomistico: il giudice deve considerare la complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare convivente, ove tale profilo sia allegato e documentato.
- Una volta che il contribuente abbia fornito documentazione idonea a contrastare gli indici presuntivi dell’Ufficio, il giudice di merito deve svolgere un esame analitico della documentazione e non può limitarsi a valutazioni sommarie o apodittiche.
- L’omesso esame di un fatto decisivo consiste anche nella mancata valutazione di redditi del coniuge che, secondo le allegazioni e i documenti prodotti, possono incidere sulla capacità contributiva attribuita al contribuente.
- Ai fini del giudicato esterno in materia tributaria non basta la mera allegazione di una sentenza favorevole relativa ad altra annualità: occorre che il provvedimento sia prodotto in modo idoneo a dimostrarne la definitività.
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