Cassazione Penale, Ordinanza n. 05615/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità per un episodio di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, contestato come concorso tra il titolare formale di una ditta individuale e un soggetto ritenuto gestore di fatto dell'impresa. Il primo ricorrente ha censurato la motivazione sulla prova del suo ruolo di gestore di fatto e, quindi, sulla declaratoria di responsabilità per il reato ambientale contestato in concorso. Il secondo motivo ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, in via connessa, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della Corte territoriale erronea o insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la qualifica di gestore di fatto era stata adeguatamente desunta dalla circostanza, non contestata, che l'imputato aveva fornito agli operanti tutte le informazioni sulla gestione della ditta, sia contabile sia amministrativa, da cui la prova della gestione aziendale. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la Corte d'appello aveva escluso la particolare tenuità dell'offesa valorizzando il quantitativo di rifiuti, contenuti in 13 sacchi, e perché il diniego delle attenuanti generiche non era stato specificamente censurato, risultando quindi la doglianza generica. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per fondare il concorso di persone nel reato di deposito incontrollato di rifiuti.
Norma incriminatrice applicata al deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
La causa di non punibilità è stata esclusa in ragione della non tenue offensività del fatto, valutata anche in base alla quantità di rifiuti rinvenuti.
Le attenuanti generiche sono state negate per assenza di elementi positivi di valutazione e per la gravità del fatto; la censura sul punto è stata ritenuta generica.
Massime di principio
- In tema di deposito incontrollato di rifiuti, la responsabilità può essere affermata anche nei confronti del gestore di fatto dell'impresa, quando il suo ruolo emerga da elementi concreti e non contestati che dimostrino un'effettiva ingerenza nella gestione aziendale, anche contabile e amministrativa.
- Ai fini del controllo di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base della quantità di rifiuti coinvolti e dell'apprezzamento complessivo della gravità dell'offesa, ove tale valutazione sia congruamente motivata dal giudice di merito.
- La richiesta di attenuanti generiche deve indicare elementi e circostanze concreti idonei a sorreggerne il riconoscimento; in mancanza di una specifica censura del diniego, il motivo è generico e inammissibile.
- Quando il diniego di un beneficio è fondato sull'assenza agli atti di elementi positivi e la relativa doglianza non si confronta specificamente con tale ratio decidendi, la motivazione del giudice è sufficiente e il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
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