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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04407/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna emessa in appello per reati in materia di stupefacenti, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione e violazione dell'art. 110 c.p. per asserita mancanza del dolo di partecipazione all'attività illecita del coimputato. Secondo la difesa, il coimputato destinatario delle spedizioni di cannabis e di semi di cannabis svolgeva attività lecita di commercio di sementi e si occupava della coltivazione di un fondo, sicché non sarebbe emersa una consapevole partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso. La Corte ha però rilevato che la doglianza era generica, perché si limitava ad affermare la violazione delle regole sul concorso di persone senza spiegare in fatto e in diritto perché le risultanze probatorie fossero incompatibili con la partecipazione del ricorrente. La sentenza impugnata aveva invece valorizzato la detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta in luoghi nella disponibilità esclusiva dell'imputato e la sua partecipazione alla coltivazione di migliaia di piante di marijuana, desunta da videoriprese e intercettazioni tra presenti che lo indicavano come complice interessato alla cura della coltivazione illecita. La Corte d'appello aveva ritenuto non credibile che il ricorrente non si accorgesse delle caratteristiche delle piante illegali, distinguibili per altezza e colore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la censura generica e non confrontata con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva fondato la responsabilità sia sulla detenzione di stupefacente in disponibilità esclusiva del ricorrente sia sulla partecipazione alla coltivazione illecita, dimostrata da videoriprese e intercettazioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata per la detenzione e coltivazione illecita di sostanze stupefacenti; la condanna in appello è stata confermata sul piano della tenuta della motivazione, non sul merito del fatto.

  • art. 80 d.P.R. 309/1990

    norma aggravatrice richiamata nel capo di imputazione relativo ai reati in materia di stupefacenti.

  • art. 110 c.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la configurabilità del concorso di persone nel reato e l'esistenza del dolo di partecipazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza che censuri la partecipazione concorsuale nel reato deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; una mera affermazione astratta della violazione dell'art. 110 c.p. è inammissibile se non accompagnata da puntuali ragioni di fatto e di diritto.
  • La responsabilità per concorso nella coltivazione di stupefacenti può essere desunta da un quadro probatorio convergente costituito da videoriprese, intercettazioni tra presenti e ulteriori elementi oggettivi, quando tali dati mostrino una presenza attiva e consapevole dell'imputato nella cura della coltivazione illecita.
  • Ai fini della prova del dolo di partecipazione non è necessario un contributo formale o dichiarato, essendo sufficiente che dalle emergenze processuali risulti la consapevole adesione all'attività criminosa e la collaborazione alla sua realizzazione o mantenimento.
  • La generica contestazione della motivazione della sentenza di merito non consente il sindacato di legittimità quando il giudice di merito abbia fornito una spiegazione non manifestamente illogica e supportata da elementi probatori specifici.
  • La valutazione circa la riconoscibilità delle piante di cannabis illecite, per le loro caratteristiche esteriori e per il contesto di coltivazione, può fondare l'inferenza della consapevolezza dell'agente sulla natura illecita dell'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieColtivazione
IstitutiConcorso di persone

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