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Cassazione Civile, Ordinanza n. 7893/2020 del 17/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (associazione)

La controversia

Il 31 luglio 2013 un’associazione di atei e agnostici chiese al Comune l’affissione di dieci manifesti. Vi comparivano la parola «Dio» con la lettera «D» barrata, la frase «10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati, c’è l’UAAR al loro fianco» e, in caratteri più piccoli, il logo e la denominazione dell’associazione. La Giunta comunale respinse la richiesta il 29 agosto 2013 perché il contenuto era ritenuto potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione; il diniego fu comunicato il 3 settembre 2013. L’associazione adì il Tribunale di Roma con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 28 del D.Lgs. n. 150/2011, chiedendo l’accertamento della discriminazione, la cessazione della condotta, il risarcimento dei danni e la pubblicazione della decisione. Il Tribunale rigettò la domanda il 17 dicembre 2015, ritenendo che il diniego dipendesse dalle modalità grafiche ed espressive e non discriminasse l’associazione. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1869/2018 depositata il 23 marzo 2018, rigettò l’appello: ritenne che i manifesti non contenessero propaganda a favore dell’ateismo o dell’agnosticismo, che mancasse un trattamento differenziato rispetto ad altre confessioni nel medesimo contesto temporale e che la laicità dello Stato imponesse di tutelare la libertà religiosa e la dignità della persona. In cassazione l’associazione ha articolato quattro motivi. Con i primi tre, esaminati congiuntamente, ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 Cost., dell’art. 9 CEDU e dell’art. 43 del D.Lgs. n. 286/1998: ha sostenuto che la libertà di coscienza comprende il diritto degli atei e agnostici di manifestare e propagandare il proprio convincimento anche in forma negativa e con le modalità espressive prescelte; che la disparità può derivare dal riservare gli spazi pubblicitari alle manifestazioni religiose positive e negare quelli a un’opzione atea o agnostica; e che la mera sensibilità dei credenti non costituisce un limite sufficiente, in assenza di una concreta offesa o vilipendio. Il quarto motivo riguardava la condanna alle spese del giudizio d’appello.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi e dichiarato assorbito il quarto, relativo alle spese d’appello. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, perché riesamini il merito applicando i principi indicati. Ha chiarito che la libertà di coscienza e la facoltà di propaganda spettano in pari misura ai credenti e ai non credenti, e che la propaganda atea o agnostica può essere svolta nelle forme ritenute opportune, salvo che si traduca in aggressione o denigrazione della fede altrui; tale limite richiede una rigorosa valutazione delle concrete modalità espressive e non può essere fondato sulla sola sensibilità dei credenti. Ha inoltre precisato che la discriminazione va valutata mediante comparazione tra situazioni e può sussistere anche quando il trattamento favorevole o sfavorevole si sia verificato in un momento diverso, compreso un possibile vantaggio passato o futuro per i seguaci di religioni positive. La Corte d’appello aveva omesso sia l’esame concreto del contenuto e delle modalità dei manifesti per stabilire se costituissero propaganda lecita o vilipendio, sia la valutazione della discriminazione alla luce di una comparazione non limitata al medesimo contesto temporale. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

    ai sensi degli artt. 2,3,7,8,19 e 20 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale al Concordato tra Stato e Chiesa del 1984, dai quali si desume l’esistenza nell’ordinamento del “principio supremo di laicità” dello Stato, nonchè ai sensi dell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente

    Le disposizioni costituzionali fondano il principio di laicità e impongono pari tutela della libertà di coscienza e di religione, inclusa quella di chi professa un credo ateo o agnostico.

  • art. 19 Cost.

    dal riconoscimento del diritto di “libertà di coscienza” anche agli atei o agnostici, discende il diritto di questi ultimi di farne propaganda nelle forme che ritengano più opportune, attesa la previsione aperta e generale dell’art. 19 Cost.

    La libertà di coscienza degli atei e degli agnostici comprende la facoltà di propagandare il proprio convincimento nelle forme prescelte, nei limiti posti dalla tutela degli altrui diritti.

  • art. 21 Cost.

    Sotto tale profilo la valutazione operata dal giudice di merito non si palesa, pertanto, conforme alla previsione costituzionale succitata, che – in combinato disposto con l’art. 21 Cost. (la cui previsione è, del pari ampia e onnicomprensiva, legittimando la manifestazione del pensiero “con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”) – apre a tutte le possibili forme di diffusione del proprio credo religioso.

    La libertà di manifestazione del pensiero, coordinata con la libertà religiosa, protegge le diverse forme di diffusione del proprio credo, anche ateo o agnostico.

  • art. 2 Cost.

    Nondimeno, siffatto limite non può essere ravvisato in qualsiasi contegno che, in qualche modo, si contrapponga al credo religioso professato da una parte, anche maggioritaria, dei cittadini, dovendo, per contro, tradursi – pena il totale svuotamento delle libertà fondamentali sancite dagli artt. 19 e 21 Cost. – in una offesa chiara, diretta e grave, come tale anch’essa costituzionalmente rilevante (artt. 2 e 19 Cost.), all’eguale diritto di questi ultimi – nel che si concreta la tutela penalistica del vilipendio – di professare liberamente la propria fede religiosa.

    Il limite alla manifestazione del pensiero religioso non può consistere nella mera contrapposizione al credo altrui: deve esservi un’offesa chiara, diretta e grave al diritto di professare la propria fede.

  • artt. 1 e 2 della Direttiva 2000/78/CE

    Il principio della parità di trattamento, che concreta l’esigenza che venga assicurata una forma di uguaglianza la cui violazione integra la discriminazione, trova il suo fondamento, quindi, in un rapporto relazionale tra due soggetti, ovverosia in una comparazione tra gli stessi, la quale evidenzi che uno di essi è stato, è, o sarà avvantaggiato rispetto all’altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente per creare la discriminazione, sia in conseguenza di un comportamento – in apparenza neutro – ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci di una religione diversa da quella professata dai soggetti favoriti.

    La discriminazione richiede una comparazione tra soggetti in situazioni analoghe e può derivare tanto da una condotta direttamente differenziale quanto da una prassi apparentemente neutra con ricadute svantaggiose; il confronto non è limitato a trattamenti avvenuti nello stesso momento.

  • artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 286/1998

    Nella prospettiva suindicata, la giurisprudenza di questa Corte ha configurato il diritto a non subire discriminazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 43 e 44, come una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un’area di libertà e potenzialità del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione – e dunque anche sul piano della discriminazione religiosa – posta in essere sia da privati che – come nella specie – dalla Pubblica Amministrazione, perfino di fronte all’esercizio di poteri discrezionali ed autoritativi da parte di quest’ultima (Cass. Sez. U., 30/03/2011, n. 7186).

    Il diritto a non subire discriminazioni è un diritto soggettivo assoluto e può essere fatto valere anche contro la pubblica amministrazione quando essa agisce nell’esercizio di poteri discrezionali o autoritativi.

  • art. 403 c.p.

    Ma sempre che la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato etimologico della parola (che vuoi dire “tenere a vile”, e quindi additare al pubblico disprezzo o dileggio), e, per altro verso, dall’esigenza di rendere compatibile la tutela penale accordata al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in materia religiosa, con specifico riferimento alla quale, non a caso, l’art. 19 anticipa, in termini quanto mai espliciti, il più generale principio dell’art. 21 Cost. (Corte Cost., sent., n. 188 del 1975).

    Il vilipendio religioso, quale limite alla libertà di manifestazione del pensiero, deve essere delimitato alla condotta che addita al pubblico disprezzo o dileggio, in modo compatibile con la tutela della più ampia libertà di espressione in materia religiosa.

  • art. 9 CEDU

    ai sensi degli artt. 2,3,7,8,19 e 20 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale al Concordato tra Stato e Chiesa del 1984, dai quali si desume l’esistenza nell’ordinamento del “principio supremo di laicità” dello Stato, nonchè ai sensi dell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente

    La libertà di pensiero, coscienza e religione garantita dalla Convenzione comprende la possibilità di professare liberamente anche un credo ateo o agnostico, in condizioni di parità con le confessioni religiose.

  • art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    ai sensi degli artt. 2,3,7,8,19 e 20 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale al Concordato tra Stato e Chiesa del 1984, dai quali si desume l’esistenza nell’ordinamento del “principio supremo di laicità” dello Stato, nonchè ai sensi dell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente

    La libertà di pensiero, coscienza e religione tutelata dalla Carta include la libertà di professare un convincimento ateo o agnostico e deve essere garantita senza disparità.

  • art. 1 del Protocollo addizionale al Concordato tra Stato e Chiesa del 1984

    ai sensi degli artt. 2,3,7,8,19 e 20 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale al Concordato tra Stato e Chiesa del 1984, dai quali si desume l’esistenza nell’ordinamento del “principio supremo di laicità” dello Stato, nonchè ai sensi dell’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente

    La disposizione concorre, secondo la Corte, a fondare il principio di laicità dello Stato e la pari libertà delle diverse convinzioni religiose e non religiose.

Massime di principio

  • La libertà di coscienza e di religione, letta in combinato disposto con il principio di laicità, tutela in pari misura credenti, atei e agnostici; la libertà negativa di non aderire a una religione è protetta come quella positiva di professarne una.
  • La libertà di propaganda del proprio convincimento ateo o agnostico comprende la scelta delle forme espressive e dei mezzi di diffusione, senza che sia necessario un messaggio propositivo o didascalico, purché la manifestazione non si traduca in aggressione o denigrazione della fede altrui.
  • Il limite alla propaganda religiosa o non religiosa non può fondarsi sulla mera contrarietà al credo della maggioranza o sulla semplice sensibilità dei credenti. Il giudice deve valutare rigorosamente le modalità concrete dell’espressione e può negarne la tutela quando essa integri un’offesa chiara, diretta e grave o vilipendio della fede altrui.
  • La parità di trattamento in materia di convinzioni religiose e non religiose richiede una comparazione tra soggetti e può essere violata da una condotta diretta o da una prassi apparentemente neutra che produca uno svantaggio. La comparazione non deve necessariamente riguardare trattamenti verificatisi nello stesso contesto temporale: rilevano anche vantaggi passati o eventuali futuri accordati a una categoria rispetto a un’altra.
  • Il diritto a non subire discriminazioni può essere fatto valere nei confronti della pubblica amministrazione anche quando la condotta contestata sia riconducibile all’esercizio di poteri discrezionali o autoritativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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