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Cassazione Civile, Ordinanza n. 9367/2020 del 21/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale o umanitaria, respinta dalla competente Commissione territoriale. Il Tribunale di Torino, con decreto depositato il 12 aprile 2018, aveva respinto l’impugnazione del diniego. Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 25 del 2008, perché il Tribunale aveva omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti benché non fosse disponibile la videoregistrazione del colloquio svolto davanti alla Commissione territoriale.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l’unico motivo. In assenza della videoregistrazione del colloquio amministrativo, il giudice doveva necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti; l’omissione determina la nullità del decreto per violazione del principio del contraddittorio. Ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, commi 10 e 11, D.Lgs. n. 25/2008

    Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale

    Quando manca la videoregistrazione del colloquio del richiedente davanti alla Commissione territoriale, il giudice che decide l’impugnazione deve fissare l’udienza di comparizione delle parti. La sua omissione comporta la nullità del decreto per violazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del diniego di protezione internazionale, se il colloquio svolto davanti alla Commissione territoriale non è stato videoregistrato, il giudice deve fissare l’udienza di comparizione delle parti; non si tratta di una facoltà discrezionale.
  • L’omessa fissazione dell’udienza nei casi in cui manca la videoregistrazione del colloquio comporta la nullità del decreto decisorio per violazione del principio del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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