Cassazione Civile, Ordinanza n. 9044/2020 del 15/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (assicurata)
La controversia
L’assicurata aveva chiesto il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità ai sensi dell’art. 1 della L. n. 222/1984. Il Tribunale aveva respinto la domanda sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, che aveva quantificato l’invalidità al 57%; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3274 depositata il 1° giugno 2017, aveva respinto l’appello e confermato tale decisione, ritenendo non dimostrata la riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti a meno di un terzo. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della L. n. 222/1984 e omesso esame di un fatto decisivo, oltre che violazione degli artt. 24 e 111 Cost.: il consulente avrebbe applicato la formula Balthazar e le tabelle ministeriali previste per l’invalidità civile, anziché valutare la capacità lavorativa secondo il criterio proprio dell’invalidità pensionabile; la ricorrente aveva riferito di avere già censurato tale metodo in appello. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, nonché violazione degli artt. 24 e 111 Cost.: dopo il deposito dell’appello, il 10 aprile 2017, e prima dell’udienza del 14 aprile 2017, aveva chiesto di produrre nuova documentazione medica, che la Corte territoriale non aveva esaminato, pur avendo escluso la deduzione di nuove patologie o di aggravamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che il giudice d’appello aveva recepito una percentuale di invalidità calcolata secondo le tabelle ministeriali dell’invalidità civile, criterio non idoneo, di per sé, a misurare la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurata richiesta dalla L. n. 222/1984. Le tabelle dell’invalidità civile possono costituire un punto di partenza soltanto se la valutazione viene poi riferita all’attività lavorativa dell’assicurato, oppure se è esplicitata la ragione dell’adeguamento del parametro alla diversa invalidità pensionabile. Quanto al secondo, ha affermato che l’art. 149 disp. att. c.p.c. impone di considerare anche l’aggravamento delle patologie e la certificazione successiva a quella valutata in sede peritale, ricorrendo se necessario a ulteriori indagini o chiedendo chiarimenti al consulente. La motivazione della Corte d’appello è stata giudicata confusa e contraddittoria, perché prima negava la produzione di nuovi accertamenti o di un aggravamento e poi affermava che la nuova certificazione non smentiva le conclusioni peritali senza darne adeguata ragione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
questa Corte ha precisato che, in materia di invalidità pensionabile, la L. n. 222 del 1984 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118 per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato; da ciò, l’inidoneità del parametro di valutazione dell’invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un’attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un’indagine diretta ad accertare l’effettiva riduzione della capacità subita dall’assicurato in relazione all’attività svolta, a meno che nell’ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell’adeguamento del parametro all’oggetto specifico della diversa invalidità da valutare.
Per l’assegno ordinario di invalidità il requisito va verificato in rapporto alla capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non mediante la sola percentuale generica propria dell’invalidità civile. Le relative tabelle possono essere utilizzate come punto di partenza, purché la valutazione sia ricondotta all’attività lavorativa concreta o sia motivato l’adeguamento del parametro.
anche il secondo motivo di ricorso è fondato non essendosi la Corte di merito conformata al disposto dell’art. 149 disp. att c.p.c. che impone, nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, comprese quelle concernenti domande d’invalidità pensionabile, di prendere in considerazione e valutare anche l’aggravamento delle patologie e quindi la certificazione di data posteriore a quella esaminata nel corso delle indagini peritali, ricorrendo se necessario a nuove indagini tecniche o richiedendo chiarimenti al consulente.
Nelle controversie di assistenza e previdenza obbligatorie, il giudice deve valutare anche l’aggravamento delle patologie e la documentazione sanitaria successiva a quella esaminata dal consulente; se necessario, deve disporre nuove indagini tecniche o chiedere chiarimenti al consulente.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
col primo motivo di ricorso la S. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla L. n. 222 del 1984, art. 1, e agli artt. 24 e 111 Cost.;
La sentenza dà conto dell’inquadramento delle censure come violazione o falsa applicazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; non formula, tuttavia, un autonomo principio interpretativo sulla disciplina dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 24 Cost.
col primo motivo di ricorso la S. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla L. n. 222 del 1984, art. 1, e agli artt. 24 e 111 Cost.;
La disposizione è menzionata fra i parametri invocati dalla ricorrente, ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione.
art. 111 Cost.
col primo motivo di ricorso la S. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla L. n. 222 del 1984, art. 1, e agli artt. 24 e 111 Cost.;
La disposizione è menzionata fra i parametri invocati dalla ricorrente, ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione.
D.M. 5 febbraio 1992
quanto al primo motivo di ricorso, il giudice d’appello, nel ritenere non integrato il requisito di invalidità prescritto ai fini del diritto all’assegno ex L. n. 222 del 1984, ha recepito le conclusioni del c.t.u. che aveva fatto riferimento alla percentuale di invalidità espressamente calcolata sulla base delle tabelle ministeriali prescritte per l’accertamento della invalidità civile (D.M. 5 febbraio 1992);
Le tabelle ministeriali per l’invalidità civile non costituiscono, da sole, il criterio di accertamento dell’invalidità pensionabile previsto dalla L. n. 222/1984; possono fungere da riferimento iniziale solo nei limiti indicati dalla Corte.
Massime di principio
- Ai fini dell’assegno ordinario di invalidità, la riduzione della capacità lavorativa deve essere accertata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato. La percentuale generica ricavata dalle tabelle dell’invalidità civile non è sufficiente, salvo che sia utilizzata come punto di partenza per una valutazione riferita all’attività lavorativa dell’interessato o che sia motivato l’adeguamento del parametro al diverso criterio legale.
- Nelle controversie di assistenza e previdenza obbligatorie, comprese quelle per invalidità pensionabile, il giudice deve considerare l’aggravamento delle patologie e la documentazione sanitaria sopravvenuta rispetto alle indagini peritali; ove occorra, deve disporre ulteriori accertamenti tecnici o chiedere chiarimenti al consulente.
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