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Cassazione Civile, Ordinanza n. 7754/2020 del 08/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (vettore ferroviario)

La controversia

Il passeggero conveniva la società ferroviaria chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a un viaggio effettuato tra date oscurate nel testo. Il treno giunse a destinazione con circa 23 ore di ritardo, dopo una notte di percorrenza, in condizioni meteorologiche avverse e prevedibili; il passeggero lamentava inoltre la mancanza di adeguata assistenza, in particolare di illuminazione, riscaldamento e coperte, cibo e acqua. Il Giudice di pace accoglieva la domanda, rilevando il ritardo e l’omissione di assistenza, e il Tribunale di Cassino confermava la decisione con sentenza n. 1338/2017, depositata il 14 novembre 2017. Trenitalia proponeva cinque motivi: 1) invalidità della difesa del passeggero in appello, perché svolta da un praticante abilitato al patrocinio davanti al Giudice di pace ma non davanti al Tribunale in grado di appello; 2) mancata considerazione del fatto che il piano di emergenza ferroviaria era predisposto e gestito da RFI, dell’impossibilità di sopprimere il servizio e della dedotta calamità naturale imprevedibile, nonché erronea ripartizione dell’onere di provare la prevedibilità; 3) e 4) omesso esame del peggioramento meteorologico imprevedibile e mancata considerazione delle misure di assistenza che la società assumeva di avere predisposto nei limiti dell’energia, delle scorte disponibili e della possibilità di organizzare trasporti alternativi; 5) erroneo riconoscimento del danno patrimoniale, deducendo che il titolare di abbonamento avrebbe avuto diritto a un indennizzo soltanto per ritardi plurimi e nei limiti del 50% del costo del biglietto, e del danno non patrimoniale, ritenuto non previsto dalla legge, non specificamente allegato né provato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alla statuizione sulle spese del grado di appello. Ha affermato che il praticante avvocato non poteva patrocinare il passeggero davanti al Tribunale in sede di appello, ma ha escluso la nullità della sentenza perché la società ricorrente non aveva allegato né dimostrato un concreto pregiudizio difensivo o un’incidenza dirimente di quella costituzione sulla decisione. Ha tuttavia cassato la pronuncia sulle spese di appello, non dovute in favore della parte vittoriosa in mancanza di valido ius postulandi del suo difensore, e ha deciso sul punto nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: le censure di omesso esame erano inammissibili in presenza di doppia decisione conforme, non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni delle decisioni di merito; le restanti doglianze sollecitavano una non consentita rilettura delle risultanze istruttorie. Nel merito, la Corte ha rilevato che i bollettini meteorologici avrebbero dovuto indurre il vettore a predisporre precauzionalmente misure organizzative di assistenza, anche se la tratta non poteva essere soppressa, e che l’eventuale responsabilità di RFI avrebbe potuto giustificare una chiamata in causa per manleva, senza escludere la responsabilità contrattuale del vettore verso il passeggero. Il quinto motivo è stato rigettato: gli indennizzi previsti dalla disciplina del trasporto ferroviario non precludono il risarcimento di ulteriori pregiudizi; le deduzioni sul biglietto e sull’abbonamento non risultavano specificate e dimostrate come questioni coltivate nei gradi di merito. Quanto al danno non patrimoniale, la Corte ha corretto la motivazione del Tribunale, confermando la risarcibilità in ragione della lesione seria e grave della libertà di autodeterminazione e di movimento, ravvisata nel viaggio durato quasi 24 ore, in condizioni di carenza di cibo, riscaldamento necessario e possibilità di riposo. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente alle spese di appello, dichiarando non dovuta la loro rifusione al passeggero; ha rigettato gli altri motivi e compensato le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 41, comma 12

    la giurisprudenza di questa Corte, già secondo il regime precedente il nuovo ordinamento professionale di cui alla L. n. 247 del 2012 – che all’art. 41, comma 12, ammette l’attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del “dominus” avvocato – ha chiarito l’esclusione della possibilità del patrocinio del praticante avvocato davanti al Tribunale in sede di appello

    L’attività difensiva del praticante è ammessa soltanto in sostituzione e sotto la responsabilità dell’avvocato dominus; il praticante non può patrocinare davanti al Tribunale in sede di appello.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    va subito premesso che a fronte di una doppia decisione conforme da parte dei giudici di merito, la parte non ha dimostrato che le ragioni delle statuizioni siano state differenti, sicchè le deduzioni di omesso esame sono inammissibili ex art. 348 ter c.p.c., comma 5

    In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, la censura di omesso esame è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni poste a fondamento delle decisioni sono differenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    a fronte di ciò, e posta l’inammissibilità delle prospettazioni ex art. 360 c.p.c., n. 5, i richiami alle risultanze istruttorie dettagliati in ricorso, pur nella veste dell’evocazione delle norme afferenti al regime dell’adempimento, sono quindi volti a evincerne diverse conclusioni in fatto

    Il motivo di ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e conclusioni alternative in fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    quanto al danno patrimoniale – che parte ricorrente indica essere stato liquidato in 20 Euro su 350 Euro complessivi – si prospettano circostanze, quali il costo del biglietto e la titolarità di abbonamento, che non si specifica e nè dimostra in ricorso, come necessario ex art. 366 c.p.c., n. 6, siano state dedotte e coltivate nelle fasi di merito

    La censura in cassazione fondata su circostanze processuali o documentali deve specificare e dimostrare che esse siano state dedotte e coltivate nei precedenti gradi di merito.

  • art. 1218 c.c.

    il Tribunale, infatti, anche richiamando la motivazione del giudice di prime cure che aveva constatato l’oggettività del ritardo di quasi 24 ore e l’omissione di ogni adeguata assistenza, ha aggiunto che i bollettini metereologici risultavano aver chiarito in misura sufficiente – al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative – a dover indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario, cui quello si era impegnato contrattualmente, a predisporre, con precauzionale diligenza, misure organizzative di assistenza

    Il vettore che si è obbligato contrattualmente al trasporto deve predisporre con diligenza precauzionale misure organizzative di assistenza quando le condizioni meteorologiche note le rendano necessarie; l’impossibilità di sopprimere la tratta non esclude tale obbligo.

  • art. 1223 c.c.

    le invocate normative, nazionali e comunitarie sulle tutele indennitarie cui è tenuto il prestatore del servizio di trasporto ferroviario (applicabili secondo quanto chiarito da Cass., 08/05/2015, n. 9312, e Corte giust., 26/09/2013, in causa C-509/11, citata in controricorso), sono dirette ad assicurare forme di “indennizzo” per le ipotesi di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma non a impedire che, qualora ne sussistano i presupposti, sia accolta la richiesta giudiziale di risarcimento di ulteriori pregiudizi tutelati e lesi

    Gli indennizzi previsti per cancellazione, interruzione o ritardo del trasporto ferroviario non escludono il risarcimento di ulteriori danni, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 2059 c.c.

    la tutela riparatoria del danno non patrimoniale, estesa a situazioni giuridiche soggettive di rango costituzionale lese senza condotte integranti reato, può nel caso essere avallata proprio perchè, come osservato dal Pubblico Ministero, ciò che sostanzialmente era stato allegato, risponde alla tutela della libertà di autodeterminazione e di movimento che trova riconoscimento nella superiore normativa della Carta

    Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in assenza di reato quando sia lesa una situazione soggettiva di rango costituzionale, quale la libertà di autodeterminazione e di movimento, purché ricorrano i necessari presupposti di gravità e serietà.

  • art. 2697 c.c.

    naturalmente, lo scrutinio, proprio del giudice di merito in fatto, deve superare non solo l’identificazione della situazione soggettiva lesa, e in specie della correlativa qualità, ma anche della soglia di sufficiente gravità e serietà, individuata in via interpretativa da questa Corte, quale limite imprescindibile della tutela risarcitoria

    Il riconoscimento del danno non patrimoniale richiede l’accertamento della situazione soggettiva lesa e della sua qualità, nonché il superamento della soglia di sufficiente gravità e serietà; tale verifica compete al giudice di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    non si indica una riproposizione di eccezioni ex art. 346 c.p.c., nè un’impugnazione incidentale, ovvero eccezioni o produzioni documentali ammissibili ex art. 345 c.p.c., utilmente svolte dal soggetto assistito dal difensore non abilitato

    La Corte ha considerato rilevante, per escludere un concreto pregiudizio difensivo, l’assenza di eccezioni o produzioni documentali ammissibili in appello che il difensore non abilitato avesse utilmente svolto.

  • art. 346 c.p.c.

    non si indica una riproposizione di eccezioni ex art. 346 c.p.c., nè un’impugnazione incidentale, ovvero eccezioni o produzioni documentali ammissibili ex art. 345 c.p.c., utilmente svolte dal soggetto assistito dal difensore non abilitato

    L’assenza di eccezioni non accolte in primo grado e da riproporre in appello è stata valorizzata per escludere che la difesa svolta dal praticante avesse causato un pregiudizio concreto alla parte appellante.

Massime di principio

  • La nullità derivante dalla costituzione in giudizio tramite un difensore privo di abilitazione non comporta automaticamente la cassazione della decisione: chi la deduce deve allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa e un’incidenza effettiva sulla decisione. Resta distinta la questione delle spese, che non possono essere riconosciute alla parte vittoriosa se il difensore era privo di valido ius postulandi.
  • Nel trasporto ferroviario, l’obbligo contrattuale del vettore comprende la predisposizione, con diligenza precauzionale, di misure organizzative di assistenza quando le condizioni meteorologiche conosciute lo richiedano; l’impossibilità di sopprimere la tratta non elimina tale obbligo.
  • L’eventuale responsabilità di un soggetto terzo nella gestione del servizio o dell’emergenza non esclude la responsabilità contrattuale del vettore nei confronti del passeggero; può semmai fondare una chiamata in causa del terzo per ottenere la manleva.
  • Le tutele indennitarie previste per ritardi, interruzioni o cancellazioni del trasporto ferroviario non precludono il risarcimento di ulteriori pregiudizi, quando ne ricorrano i presupposti.
  • Il danno non patrimoniale può essere risarcito, anche senza una condotta integrante reato, per la lesione di una situazione soggettiva di rango costituzionale; occorre però accertare che la lesione superi la soglia di gravità e serietà e non consista in meri disagi o fastidi. Un viaggio protratto per quasi 24 ore in condizioni di carenza di cibo, riscaldamento necessario e possibilità di riposo può integrare tale soglia.
  • In presenza di una doppia decisione conforme, la censura di omesso esame è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni delle decisioni di merito siano differenti; il ricorso per cassazione non può inoltre essere diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

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