Cassazione Civile, Ordinanza n. 7768/2020 del 09/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
A seguito della compravendita stipulata il 20 aprile 2006, l’Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni di registro e ipocatastali applicate all’atto, ritenendo che l’immobile fosse strumentale e che il trasferimento non fosse stato effettuato da un soggetto IVA. I coeredi del venditore proposero ricorsi autonomi contro l’avviso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata l’11 giugno 2014, confermò il rigetto dei ricorsi pronunciato in primo grado. Le eredi universali di uno dei coeredi ricorsero per cassazione con due motivi. Con il primo denunciarono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, lamentando l’assenza di motivazione sia sulla responsabilità degli eredi per l’intero debito anziché pro quota, sia sulla qualificazione della maggiore imposta come suppletiva anziché complementare. Con il secondo dedussero, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 752, 754 e 1295 c.c. e dell’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, trattandosi di debito ereditario relativo a imposta indiretta, ciascun erede risponde soltanto in proporzione alla propria quota. Le ricorrenti contestarono inoltre che la maggiore imposta potesse gravare anche sulla parte venditrice, invocando la regola dell’art. 57, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla responsabilità ereditaria pro quota. Ha stabilito che, per i debiti relativi a imposte indirette, compresa l’imposta di registro, non opera una regola generale di solidarietà tra coeredi: in mancanza di una disposizione speciale applicabile, i debiti ereditari si ripartiscono tra gli eredi secondo le rispettive quote. Ha escluso l’applicabilità delle disposizioni speciali sulla solidarietà dei coeredi previste per le imposte sui redditi, per l’imposta di successione e dell’art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell’imposta di registro. È stata invece respinta la censura diretta a escludere la solidarietà tra le parti del contratto: la maggiore imposta, richiesta dopo la decadenza dalle agevolazioni, è complementare ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 131/1986, ma nel caso concreto non deriva da un fatto imputabile esclusivamente all’acquirente, poiché entrambe le parti avevano richiesto le agevolazioni e le ragioni del recupero non erano riferibili in via esclusiva alla condotta dell’acquirente. Resta quindi ferma la solidarietà tra venditore e acquirente prevista dall’art. 57, comma 1, del medesimo decreto. La Corte ha cassato la sentenza impugnata nei limiti accolti e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito riducendo il debito delle ricorrenti alla rispettiva quota ereditaria. Ha condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge, e ha compensato le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 752 c.c.
In effetti, come questa Corte ha avuto occasione di chiarire, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c. (Cass. n. 22426 del 2014; Cass.n. 18451/16).
In assenza di una deroga speciale, i debiti ereditari si ripartiscono tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote.
art. 1295 c.c.
In effetti, come questa Corte ha avuto occasione di chiarire, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli artt. 752 e 1295 c.c. (Cass. n. 22426 del 2014; Cass.n. 18451/16).
La regola ordinaria di ripartizione pro quota del debito tra condebitori si applica ai debiti ereditari, salvo specifiche disposizioni derogatorie.
art. 65 D.P.R. n. 600/1973
Con riferimento alla concreta fattispecie oggetto di scrutinio – non essendo in effetti applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, prevista per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi; non essendo altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 36, prevista per il pagamento dell’imposta di successione e non essendo, infine, applicabile la speciale regola della solidarietà di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell’imposta di registro – deve pertanto ritenersi applicabile l’ordinaria regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari.
La solidarietà dei coeredi prevista per i debiti relativi alle imposte sui redditi non si estende ai debiti per imposta di registro; in mancanza di una specifica norma applicabile, questi ultimi si ripartiscono pro quota.
art. 36 D.Lgs. n. 346/1990
Con riferimento alla concreta fattispecie oggetto di scrutinio – non essendo in effetti applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, prevista per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi; non essendo altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 36, prevista per il pagamento dell’imposta di successione e non essendo, infine, applicabile la speciale regola della solidarietà di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell’imposta di registro – deve pertanto ritenersi applicabile l’ordinaria regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari.
La solidarietà dei coeredi prevista per l’imposta di successione è limitata a tale tributo e non si applica al debito per imposta di registro oggetto della controversia.
art. 42 D.P.R. n. 131/1986
Alla luce di tale disposto normativo non vi è dubbio che l’imposta in esame debba considerarsi come complementare in quanto, applicata successivamente, non è volta ad emendare errori o omissioni da parte dell’Ufficio in sede di registrazione ed è liquidata dall’Ufficio a seguito dell’accertata insussistenza dei presupposti di un trattamento agevolato applicato al momento della registrazione dell’atto.
La maggiore imposta richiesta dopo la registrazione, per l’accertata insussistenza dei presupposti di un’agevolazione applicata all’atto, è imposta complementare quando non corregge errori od omissioni dell’Ufficio in sede di registrazione.
art. 57, comma 1, D.P.R. n. 131/1986
Tale disposizione si pone quale deroga alla regola della solidarietà prevista dal citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1 e presuppone che il pagamento dell’imposta complementare sia conseguenza di un fatto imputabile esclusivamente ad una delle parti contraenti, circostanza che nel caso di specie difetta.
La regola generale è la solidarietà tra le parti contraenti per l’imposta di registro; essa non viene meno in assenza di un fatto che renda l’imposta complementare imputabile esclusivamente a una sola parte.
art. 57, comma 4, D.P.R. n. 131/1986
Tale disposizione si pone quale deroga alla regola della solidarietà prevista dal citato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1 e presuppone che il pagamento dell’imposta complementare sia conseguenza di un fatto imputabile esclusivamente ad una delle parti contraenti, circostanza che nel caso di specie difetta.
L’imposta complementare è a carico esclusivo di una parte soltanto se il fatto che ne determina il pagamento è imputabile esclusivamente a quella parte; se tale presupposto manca, resta la solidarietà delle parti contraenti.
Massime di principio
- Per i debiti ereditari relativi a imposte indirette, compresa l’imposta di registro, gli eredi rispondono in proporzione alle rispettive quote, salvo che una specifica norma disponga la solidarietà; non è sufficiente estendere analogicamente le regole speciali previste per altri tributi.
- La maggiore imposta di registro liquidata dopo la registrazione perché risultano insussistenti i presupposti dell’agevolazione applicata all’atto ha natura complementare, quando non è diretta a correggere errori od omissioni dell’Ufficio in sede di registrazione.
- La deroga alla solidarietà tra le parti contraenti prevista per l’imposta complementare opera soltanto quando il fatto che determina il recupero è imputabile esclusivamente a una di esse; se tale esclusività manca, resta applicabile la regola generale di solidarietà.
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