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Sentenza

Sentenza n. 1922/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4676/2025, depositata e resa pubblica il 11.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 19727/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 26.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 02.12.2025.

Giustizia amministrativa202506773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto alla Carta Docente ed era stato condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica con accredito complessivo di euro 1.500,00. Il titolo era stato notificato al Ministero il 26 giugno 2025 e il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 3 dicembre 2025. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione nonostante il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme di denaro. Ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare prova dell'adempimento né dedurre ragioni ostative.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza civile sulla base del certificato della cancelleria e ha ritenuto ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Nel merito, ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario imponeva al Ministero di costituire la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e di accreditarvi euro 1.500,00. Poiché l'Amministrazione non aveva dimostrato alcun adempimento, neppure parziale, né aveva indicato impedimenti, il Collegio ha accertato l'inottemperanza e ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente, attribuendogli 60 giorni per l'esecuzione su istanza della parte. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, stabilendo una penalità pari agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Consente la condanna a una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto somme di denaro, la penalità può essere stabilita in misura pari agli interessi legali e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce condizione di ammissibilità o procedibilità anche del giudizio di ottemperanza contro le amministrazioni dello Stato per obblighi pecuniari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di fare o di pagamento.
  • Chi propone l'ottemperanza deve provare sia il passaggio in giudicato del titolo giudiziale sia, quando si tratta di obblighi pecuniari a carico di un'amministrazione dello Stato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • L'inerzia dell'amministrazione rispetto a un comando giudiziale chiaro e immediatamente esecutivo integra inottemperanza quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto, neppure parzialmente, e non adduca ragioni ostative all'esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'integrale esecuzione, nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e attribuirgli il compimento sostitutivo degli atti necessari all'attuazione del giudicato.
  • Su richiesta della parte, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione; quando il giudizio riguarda il pagamento di somme di denaro, la penalità può essere determinata in misura pari agli interessi legali e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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