Cassazione Penale, Sentenza n. 48894/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, da parte della Corte d'appello, della confisca della collezione di coltelli rinvenuta nell'abitazione del Cruciani. Il ricorrente ha sostenuto che la persona offesa non ha identificato il coltello utilizzato (avendo solo indicato si trattasse di un coltello da cucina), che i coltelli da collezione erano custoditi in una teca e non corrispondevano allo strumento del reato e che gran parte della collezione apparteneva al padre, estraneo al fatto; ha quindi censurato la misura ablativa ritenendola indifferenziata e contraria all'art. 6 L. n. 152/1975.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse: l'imputato non è proprietario dei beni confiscati e non ha prospettato un interesse concreto e attuale alla proposizione del ricorso; la decisione ricorda che il terzo proprietario, non avendo partecipato al giudizio, potrà opporsi all'ablazione nel giudizio di esecuzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma impone la confisca delle armi salvo che appartengano a persona estranea al reato; la Corte ha richiamato il principio ma ha ritenuto che la censura del ricorrente non fosse idonea a dimostrare che i beni confiscati fossero di terzi e quindi esonerarli dalla confisca nella sede di legittimità.
Norma richiamata per disporre le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende (nel caso, euro 3.000).
Massime di principio
- Un imputato che non sia proprietario dei beni confiscati rischia l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse: solo il titolare del diritto o chi dimostra un interesse concreto e attuale può impugnare efficacemente la confisca in Cassazione.
- Se si contesta la titolarità dei beni confiscati, è preferibile che il presunto proprietario (terzo) intervenga nel giudizio o proponga opposizione nell'esecuzione; altrimenti la sua pretesa dovrà essere fatta valere nella fase esecutiva.
- La semplice circostanza che alcuni oggetti siano custoditi in una teca o costituiscano "collezione" non basta automaticamente a escluderne la pertinence con il reato: chi afferma la non pertinenza deve fornire elementi di prova idonei a dimostrarlo.
- Quando si contesta la pertinenza di uno strumento al reato (es. identificazione del coltello utilizzato), è utile produrre prove materiali o testimoniali che colleghino/sgancino l'oggetto dal fatto (inventari, documentazione di proprietà, dichiarazioni del danneggiato, perizie), soprattutto se si vuole evitare la confisca in sede di merito e di legittimità.
- La Cassazione può limitarsi a dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di interesse senza entrare nel merito delle censure quando il ricorrente non dimostra un interesse giuridicamente rilevante; ciò comporta anche l'imposizione di sanzioni processuali (spese e somme alla cassa delle ammende).
- Per tutelare efficacemente gli interessi relativi a beni sequestrati/confiscati, il soggetto che rivendica la proprietà dovrebbe partecipare tempestivamente al procedimento o proporre le opportune azioni nell'ambito del giudizio di esecuzione.
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