Cassazione Civile, Ordinanza n. 18970/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Tre lavoratori avevano agito per ottenere dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità maturate prima della cessazione del rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda ritenendo non necessario un previo titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, perché i crediti potevano essere accertati incidenter tantum nel giudizio contro l'INPS; inoltre aveva ritenuto non specificamente contestati i crediti e irrilevante la possibilità di agire contro il coobbligato solidale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina sul Fondo di garanzia per avere la Corte ammesso l'accertamento incidentale del credito in luogo della previa formazione di un titolo o dell'accertamento nelle sedi previste; 2) violazione delle norme sull'onere della prova e sul principio di non contestazione, sostenendo che il credito non poteva dirsi non contestato rispetto a fatti riferibili solo ai lavoratori; 3) violazione delle norme che subordinano l'intervento del Fondo alla preventiva escussione del condebitore solidale, con riferimento alla responsabilità solidale dell'appaltatore/committente o altro condebitore evocato in giudizio. In fatto risultava che la datrice di lavoro era stata dichiarata fallita con chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, i crediti dei lavoratori non erano stati ammessi al passivo né altrimenti accertati, la società era stata cancellata dal registro delle imprese e i soci non avevano ricevuto alcun attivo di liquidazione; i lavoratori non avevano promosso esecuzione forzata né ottenuto un titolo esecutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando un precedente recente e affermando che, per accedere al Fondo di garanzia, non può prescindersi dalla previa formazione di un provvedimento giurisdizionale che accerti il credito del lavoratore; tale accertamento non può essere surrogato da un mero accertamento incidentale nel giudizio promosso contro l'INPS. Ha quindi rilevato che nel caso concreto mancavano entrambi i presupposti alternativi previsti dalla disciplina: né l'insinuazione al passivo fallimentare, né, in assenza di fallimento operativo, il previo esperimento dell'esecuzione forzata con esito infruttuoso o comunque idoneo a dimostrare l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro. Ha inoltre precisato che la cancellazione della società debitrice non impedisce la formazione del titolo nei confronti dei soci succeduti nei debiti sociali e che l'eventuale infruttuosità dell'azione non esclude l'interesse ad agire per l'accertamento del credito. Ritenuta la decisione conforme al diritto UE e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda dei lavoratori. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, l. n. 297/1982
art.2, co.1, 2, 3, 4, 5, 7
la disciplina del Fondo di garanzia richiede, per il pagamento del TFR e delle ultime retribuzioni, la previa verifica del credito secondo i presupposti stabiliti dalla legge; non è sufficiente un accertamento incidentale nel giudizio contro l'INPS.
art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 80/1992
richiamato come base normativa dell'intervento del Fondo in relazione ai crediti di lavoro insoluti.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 80/1992
richiamato per affermare la necessità dell'accertamento preventivo del credito nelle forme previste dalla legge.
la cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce la formazione del titolo di accertamento del credito, potendo i soci succedere nei rapporti debitori residui.
art. 2, comma 2, l. n. 297/1982
il presupposto dell'intervento del Fondo è la verifica del credito mediante insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro.
art. 2, comma 5, l. n. 297/1982
se il datore di lavoro non è soggetto a fallimento, è necessario il previo esperimento dell'esecuzione forzata e l'accertamento dell'insufficienza patrimoniale.
art. 102 l.f.
la chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo è un dato fattuale rilevante, ma non sostituisce i presupposti legali richiesti per l'intervento del Fondo.
richiamato nel secondo motivo, in relazione al riparto dell'onere della prova sul credito azionato.
richiamato nel secondo motivo, in tema di disponibilità delle prove e non contestazione dei fatti.
art. 29 d.lgs. n. 276/2000
richiamato nel terzo motivo per la questione della responsabilità solidale e della previa escussione del coobbligato.
direttiva 80/987/CEE
evocata a sostegno della necessità di una fase preventiva di accertamento e formazione del titolo prima dell'azione contro l'INPS.
direttiva 2008/94/CE
conferma, secondo la Corte, che l'autorità competente decide l'apertura del procedimento d'insolvenza, rendendo compatibile una fase antecedente di accertamento del credito.
art. 3 Cost.
la questione di legittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata.
art. 24 Cost.
non è violato perché il sistema non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa dei lavoratori.
art. 111 Cost.
non è violato perché il bilanciamento legislativo è considerato ragionevole e proporzionato.
art. 2, comma 8, l. n. 297/1982
le risorse del Fondo devono essere impiegate per la finalità istituzionale, giustificando il filtro dei presupposti di accesso.
Massime di principio
- Per ottenere l'intervento del Fondo di garanzia per TFR e ultime retribuzioni è necessario che il credito del lavoratore sia previamente accertato nelle forme previste dalla legge: nel fallimento mediante insinuazione al passivo, fuori dal fallimento mediante previo esperimento dell'esecuzione forzata con esito che dimostri l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro.
- L'accertamento incidentale del credito compiuto nel giudizio promosso contro l'INPS non può sostituire il titolo giurisdizionale richiesto dalla disciplina del Fondo di garanzia.
- La cancellazione della società datrice di lavoro non esclude, di per sé, la possibilità di formare un titolo giudiziale di accertamento del credito nei confronti dei soci succeduti nei debiti sociali residui; l'eventuale infruttuosità dell'azione esecutiva non elimina automaticamente l'interesse ad agire per l'accertamento.
- Il principio di non contestazione e il riparto dell'onere della prova non possono essere invocati per elidere i presupposti legali specifici richiesti per l'accesso a prestazioni di natura pubblicistica finanziate con risorse del Fondo.
- La disciplina del Fondo di garanzia è letta in modo restrittivo e coerente con la sua finalità istituzionale, per evitare domande esplorative o prive dei requisiti precondizionanti l'erogazione.
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