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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26563/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, senza esame del merito della censura sulla condanna per detenzione di marijuana ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal tribunale per detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, dalla quale erano ricavabili trentadue dosi medie singole. Il ricorso, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. nella formulazione vigente dopo la riforma del 2017. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina, escludendo che la previsione della necessaria rappresentanza tecnica in cassazione comprima in modo illegittimo il diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente, richiamata come titolo del reato contestato; nel caso concreto si tratta di marijuana da cui erano ricavabili 32 dosi medie singole

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la dichiarazione de plano dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti

  • art. 613 c.p.p.

    dopo la riforma del 2017, impone che ricorso, memorie e motivi nuovi per cassazione siano sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale, escludendo la sottoscrizione personale dell'imputato

  • art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017

    ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista

  • art. 24 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi ritenuta manifestamente infondata

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi ritenuta manifestamente infondata

  • art. 6 CEDU

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi ritenuta manifestamente infondata

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma del 2017, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è più idonea a introdurre validamente l'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto della sottoscrizione tecnica può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La previsione legislativa che richiede la rappresentanza tecnica per il ricorso per cassazione non determina, di per sé, una illegittima compressione del diritto di difesa, rientrando nella discrezionalità del legislatore.
  • Quando il ricorso è inammissibile, la Corte non esamina il merito della condanna impugnata e applica le conseguenze economiche previste dalla legge, tra cui spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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