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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12232/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un medico specialista ambulatoriale aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulle somme percepite negli anni 2012-2016 a titolo di rimborso spese di viaggio per incarichi svolti presso ambulatori esterni al Comune di residenza. L'ufficio aveva negato il rimborso ritenendo imponibili tali somme ai sensi dell'art. 51 TUIR. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 51 TUIR e dell'art. 35 d.P.R. n. 271/2000, sostenendo che le somme corrisposte avessero natura retributiva e dovessero concorrere alla formazione del reddito imponibile, anziché essere qualificate come rimborsi spese di natura risarcitoria/restitutoria non tassabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso: ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui i rimborsi per spese di viaggio effettivamente sostenute dal medico specialista per incarichi svolti fuori dal Comune di residenza hanno funzione restitutoria e di ripristino patrimoniale, non sono assimilabili alla retribuzione e non sono assoggettabili a IRPEF quando la quantificazione è parametrata al chilometraggio e al costo del carburante, quindi non forfettaria e sganciata dall'esborso effettivo. Poiché la CTR si era conformata a tale principio e i presupposti fattuali non erano stati specificamente censurati, il ricorso è stato rigettato. Nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto della soccombenza dell'amministrazione ai fini del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Le indennità e i rimborsi di spese per trasferte o missioni concorrono al reddito nei limiti previsti dalla norma; tuttavia i rimborsi spese di viaggio effettivamente sostenuti, quando abbiano funzione restitutoria e siano determinati in relazione al chilometraggio e al costo del carburante, non assumono natura retributiva tassabile.

  • art. 35 d.P.R. 28 luglio 2000, n. 271

    Rimborso spese di accesso

    Il rimborso per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, entro il medesimo ambito zonale, è parametrato per chilometro e rileva come rimborso spese di accesso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

    È richiamato quale precedente disciplina in tema di redditi di lavoro dipendente, nel cui ambito la Corte colloca l'orientamento sulla natura non retributiva di determinati rimborsi spese.

  • art. 48 d.P.R. 29 settembre 1986, n. 917

    È richiamato insieme alla precedente disciplina per affermare che non tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro sono imponibili come reddito.

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi, non ogni somma corrisposta in dipendenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione ha natura retributiva: occorre verificare se la somma compensi una prestazione oppure restituisca al percettore spese effettivamente sostenute.
  • I rimborsi per spese di viaggio effettivamente sostenute per incarichi svolti fuori dal Comune di residenza, quando siano determinati in modo analitico o comunque parametrato a elementi oggettivi come chilometraggio e costo del carburante, hanno funzione restitutoria e non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
  • La qualificazione fiscale di un'emolumento dipende dalla sua funzione economico-giuridica concreta, non dalla sola denominazione formale di "rimborso" o "indennità".
  • Quando la decisione di merito si conforma a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorrente contesta solo in astratto la qualificazione giuridica delle somme, senza aggredire i presupposti di fatto accertati, il motivo è infondato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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