Cassazione Civile, Ordinanza n. 27036/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria del credito)
La controversia
La cessionaria del credito ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2683/2022, depositata il 22 aprile 2022, che aveva respinto l’azione revocatoria promossa per ottenere la dichiarazione d’inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale del 26 marzo 2007. Il credito traeva origine da un mutuo fondiario stipulato il 23 novembre 1990 per lire 140 milioni. In seguito all’inadempimento, il bene ipotecato era stato venduto nell’esecuzione e alla banca erano stati assegnati euro 161.022,74; risultavano inoltre euro 21.000 versati in sede di conversione del pignoramento. La creditrice aveva indicato un residuo credito, mentre la debitrice sosteneva che il credito fosse stato soddisfatto e contestava anche la consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore. Il Tribunale di Latina, con sentenza dell’11 marzo 2014, aveva accolto la revocatoria. In appello la debitrice, anche quale erede del coniuge deceduto, aveva prodotto il provvedimento del giudice dell’esecuzione del 13 novembre 2004, che quantificava in euro 132.869,15 la somma da versare per la conversione del pignoramento. La Corte d’Appello aveva ritenuto che le somme ricavate dalla vendita e versate in conversione avessero estinto il credito e che, in ogni caso, mancassero la scientia damni e la scientia fraudis, anche per il legittimo convincimento dei debitori di aver soddisfatto la banca. La ricorrente ha proposto tre motivi? Il testo riferisce che il ricorso era articolato in tre motivi, ma ne espone e decide soltanto due: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’ammissione in appello del provvedimento del giudice dell’esecuzione, sostenendo che, essendo la sentenza di primo grado del 2014, non fosse applicabile la precedente disciplina che consentiva l’ammissione di prove indispensabili e che il documento fosse comunque nella disponibilità degli appellanti; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 91 c.p.c., contestando che la cessionaria fosse stata condannata alle spese del primo grado, al quale non aveva partecipato. Il testo non espone il contenuto di un eventuale terzo motivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: la ricorrente non aveva censurato l’ulteriore ragione per cui la Corte d’Appello aveva considerato il documento ammissibile, ossia che l’emissione del provvedimento in sede di conversione non era stata contestata dalla banca; inoltre, non aveva impugnato le autonome rationes decidendi relative all’assenza di scientia damni e scientia fraudis, sufficienti da sole a sorreggere il rigetto della revocatoria. Ha accolto il secondo motivo: poiché non risultava un provvedimento di estromissione della parte originaria, il processo era proseguito in appello tra le parti originarie, pur con l’intervento della cessionaria; le spese del primo grado dovevano quindi gravare sulla parte originaria, non sulla cessionaria intervenuta in appello. La Corte ha deciso nel merito, ponendo le spese del primo grado, nella misura già liquidata dal Tribunale di Latina, a carico di Trevi Finance e in favore della debitrice. Ha compensato le spese del giudizio di cassazione tra le parti, in considerazione dell’accoglimento limitato e della mancata resistenza al secondo motivo.
Norme richiamate
La ricorrente, invece, dopo aver argomentato la violazione, da parte della Corte, dell’art. 345 c.p.c. e l’inammissibilità della produzione del predetto documento del G.E., e pur avendo rilevato (pag. 10 del ricorso) che la Corte d’Appello, dopo aver considerato estinto il credito della Banca, aveva ritenuto altresì insussistente la consapevolezza in capo ai debitori di pregiudicare le ragioni di credito della Banca, non ha impugnato le ulteriori rationes decidendi della Corte, con le quali essa ha specificamente motivato l’insussistenza degli ulteriori requisiti dell’azione revocatoria (rationes da sole sufficienti per l’accoglimento dell’appello).
La censura relativa all’ammissibilità di un documento prodotto in appello non consente di ottenere la cassazione se non investe anche le ulteriori rationes decidendi autonome e sufficienti a sostenere la decisione impugnata.
Poiché non risulta un provvedimento di estromissione della parte originaria, il processo deve ritenersi proseguito in appello fra le parti originarie, sia pure con l’intervento della cessionaria del credito. Le spese di primo grado dovevano perciò essere poste a carico della parte originaria.
In assenza di estromissione della parte originaria, l’intervento in appello del cessionario del credito non determina la sua sostituzione processuale ai fini delle spese del primo grado; queste restano a carico della parte originaria.
In particolare, la Corte ha affermato che, “sempre per le considerazioni esposte, la Corte rileva la mancanza di consapevolezza nella condotta del debitore del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni), stante il legittimo convincimento di aver soddisfatto ogni pretesa della Banca”, e ha inoltre aggiunto che “il sovrapporsi di cifre diverse, determinate esclusivamente dalla quantificazione della creditrice, comporta altresì la carenza del secondo elemento indispensabile per dare vita all’azione revocatoria, la scientia fraudis”.
Ai fini dell’azione revocatoria, la decisione ha ritenuto necessari la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e, secondo la motivazione d’appello qui riportata, la scientia fraudis; tali requisiti sono stati esclusi in ragione del legittimo convincimento dei debitori di aver soddisfatto il credito e della divergenza tra le quantificazioni del debito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una ratio decidendi senza impugnare le ulteriori ragioni autonome e sufficienti che sorreggono la decisione.
- Quando il processo prosegue in appello tra le parti originarie e non risulta disposta l’estromissione della parte originaria, il successivo intervento del cessionario del credito non comporta che quest’ultimo debba sopportare le spese del primo grado, alle quali non aveva partecipato.
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