Cassazione Civile, Sentenza n. 22820/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda la riliquidazione della pensione del sig. Rapanà per l'inclusione nella base di calcolo delle retribuzioni pensionabili del valore della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione. La Corte d'appello di Lecce aveva riconosciuto tale diritto e condannato l'INPS al pagamento di differenze pensionistiche (euro 3.608 oltre interessi). L'INPS ha impugnato sostenendo, in primo luogo, che la decadenza triennale prevista dall'art. 47 del DPR n. 639/1970 (come modificato dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011) impediva la domanda perché la presentazione della domanda amministrativa non interrompe detto termine; in secondo luogo ha dedotto omissione della Corte d'appello nel pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione riproposta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la domanda amministrativa non interrompe la decadenza triennale: solo la proposizione dell'azione giudiziaria impedisce la decadenza ai sensi dell'art. 2966 c.c. e del tenore letterale dell'art. 47; la giurisprudenza di legittimità (tra cui la sentenza n. 28416/2020) conferma che il dies a quo della decadenza è l'entrata in vigore della disposizione (6/7/2011) o il riconoscimento parziale/pagamento ridotto, e non atti amministrativi successivi. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame; conseguentemente viene annullata la condanna dell'INPS disposta in primo grado dalla Corte d'appello salvo nuovo esito del rinvio.
Norme richiamate
art. 47 DPR n. 639/1970 (come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011)
Introduce una decadenza triennale per azioni riguardanti il pagamento di prestazioni riconosciute solo in parte o accessori: la Corte ha interpretato che tale decadenza decorre dall'entrata in vigore della norma o dal riconoscimento parziale/pagamento della prestazione e non è interrotta da una semplice domanda amministrativa, ma solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria.
art. 38 d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011
Norma che ha modificato il regime di decadenza applicabile alle azioni per prestazioni previdenziali; la Corte ha applicato la regola secondo cui il termine decorre dalla data di entrata in vigore della disposizione o dal riconoscimento parziale/pagamento e non si sospende con atti amministrativi.
Richiamato per il principio secondo cui la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge; la Corte ne trae argomento per affermare che il solo atto idoneo a impedire la decadenza è l'azione giudiziaria.
Citando l'art. 112 c.p.c., l'INPS aveva dedotto omissione di pronuncia su eccezione di prescrizione; la Corte di Cassazione ha però ritenuto il motivo assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo e non ha pronunciato separatamente sull'art. 112.
Norma richiamata nel ricorso originario; nel testo della decisione non emerge una specifica interpretazione operativa della Corte su questa disposizione, che non risulta determinante per l'esito.
Cass. Sez. Lav., sent. n. 28416/2020
Giurisprudenza di legittimità richiamata che conferma il principio secondo cui la domanda amministrativa non interrompe la decadenza prevista dall'art. 47 e che solo l'azione giudiziaria è idonea a interromperla; la Corte ha dato continuità a tale orientamento.
Massime di principio
- La decadenza triennale introdotta dalle modifiche normative del 2011 si applica anche alle richieste di riliquidazione di pensioni già liquidate; il termine decorre dall'entrata in vigore della norma o dal riconoscimento parziale/pagamento ridotto, non dalla successiva domanda amministrativa.
- La presentazione di una domanda amministrativa all'ente non interrompe né sospende il termine di decadenza: solo la proposizione di un'azione giudiziaria è idonea a impedire la decadenza.
- Per le riliquidazioni di pensione non è richiesto che l'interessato ripeta una nuova domanda amministrativa: la domanda originaria o l'atto di liquidazione dell'ente possono essere il punto di riferimento, e il legislatore ha costruito la nuova decadenza prescindendo dall'atto amministrativo.
- Se in sede di merito la corte non applica i principi consolidati di legittimità relativi alla decadenza, la decisione può essere cassata e il procedimento rinviato per nuovo esame.
- Quando più eccezioni o motivi sono proposti, la Corte può assorbire motivi secondari se l'accoglimento del motivo principale risolve la questione; tuttavia le eccezioni rilevanti sulla prescrizione/decadenza devono essere esplicitamente valutate in motivazione.
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