Cassazione Civile, Sentenza n. 22880/2021 del 13/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di risarcimento danni per un errore nei conteggi pensionistici e per una comunicazione dell'IPOST che aveva modificato la decorrenza del trattamento pensionistico e richiesto il versamento di ulteriori contributi dopo che il ricorrente aveva sottoscritto un accordo per l'esodo volontario anticipato (accordo del 23/03/2009 con decorrenza 01/01/2010). Il ricorrente contestava anche la mancanza di corretta informazione da parte dell'istituto e deduceva responsabilità per il danno subito in conseguenza dell'errore
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva rigettato la domanda di risarcimento. La Corte ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per mancata specificazione e mancata riproduzione negli atti di documenti essenziali (art. 366 n.6 c.p.c.) e ha respinto le censure di merito ritenendo che la valutazione delle prove e la verifica del nesso causale spettino al giudice del merito. Ha inoltre rilevato che l'accordo di risoluzione consensuale era utile a escludere il nesso causale invocato dal ricorrente e che il documento che secondo il ricorrente dimostrava la comunicazione errata non era stato riprodotto in modo essenziale nel ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite (spese liquidate in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre accessori) e dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002
Norme richiamate
art. 54, legge n. 88/1989
La norma sull'obbligo di corretta informazione è stata richiamata dal ricorrente; la Corte territoriale ha ritenuto però che non fosse provata la comunicazione contenente i dati poi rivelatisi errati, quindi l'INPS non poteva essere ritenuto responsabile per violazione di tale obbligo
art. 342 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti; la Corte di Cassazione ha trattato la questione richiamando i limiti di specificità richiesti in sede di impugnazione
art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norme che disciplinano i motivi di cassazione invocati (vizi di diritto e motivazione); la Corte ha valutato l'ammissibilità e la rilevanza delle censure alla luce di tali disposizioni
artt. 101 e 115 c.p.c.
Richiamati nelle censure del ricorrente relative all'obbligo del giudice di provocare il contraddittorio e all'istruzione; la Corte ha chiarito che l'obbligo di provocare il contraddittorio riguarda questioni che richiedono acquisizione di prove diverse rispetto a quelle prospettate dalle parti e non la valutazione del materiale probatorio già acquisito
art. 366, n. 6 c.p.c.
Applicata per dichiarare inammissibili censure fondate su atti o documenti non riprodotti nelle parti essenziali del ricorso di cassazione; la Corte ha ribadito che il ricorrente deve fornire nel ricorso gli elementi necessari per il controllo ex actis
art. 369, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento sui documenti e sulla produzione in cassazione; la Corte ha sottolineato che l'indicazione della sede di reperibilità non sostituisce la riproduzione delle parti essenziali
art. 112 c.p.c.
Richiamato indirettamente nella ponderazione dei poteri del giudice di merito nella qualificazione giuridica dei fatti e nella valutazione delle prove
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28/10/2020 n. 137, conv. L. 18/12/2020 n. 176
Richiamata per la partecipazione della Procura Generale con conclusioni ex norma; la Procura ha chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (come modificato)
La sentenza dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della normativa vigente (richiamata anche giurisprudenza di legittimità relativa)
Massime di principio
- In Cassazione è obbligatorio riprodurre nei motivi, nelle parti essenziali, gli atti e i documenti rilevanti (art. 366 n.6 c.p.c.); la mancata riproduzione rende inammissibile la censura fondata su di essi
- Le questioni di fatto e la valutazione delle prove spettano al giudice del merito; la censura in cassazione non può essere usata per rimettere in discussione apprezzamenti probatori non contrari a norme di diritto
- Il giudice non è obbligato a provocare un nuovo contraddittorio quando intenda fondare la decisione sulla valutazione del materiale probatorio già acquisito e discusso dalle parti; l'obbligo sorge solo se servono prove diverse rispetto a quelle già richieste
- Un accordo tra le parti può essere valutato dal giudice del merito ai fini di escludere il nesso causale richiesto per la responsabilità, anche se l'ente criticato non era parte dell'accordo; non significa però estendere gli effetti contrattuali oltre i soggetti
- Chi invoca la responsabilità per omissione informativa deve provare di aver ricevuto la comunicazione errata dall'ente; l'assenza di prova documentale rende difficile il successo dell'azione risarcitoria
- Nelle impugnazioni è necessario formulare censure specifiche, complete e riferibili al capo di pronuncia impugnato; l'assenza di attinenza precisa al decisum può determinare l'inammissibilità del motivo
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