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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22582/2021 del 10/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento orale del 6 novembre 2009 e condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dalla riassunzione (decorrente dal 1 agosto 2011). Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: 1) omissione di esame di un "fatto" storico decisivo consistente nella mancata contestazione, da parte della lavoratrice, dell'esistenza di un contratto di lavoro agricolo a termine cessante al raggiungimento di 151 giornate; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 604/1966 e dell'art. 2967 c.c., sostenendo che si era trattato non di licenziamento ma di naturale cessazione del rapporto a termine e che l'onere probatorio fosse stato travisato; 3) violazione delle norme sul lavoro agricolo (artt. 19 e 29 d.lgs. n. 81/2015 e artt. 1 e 12, co.2, d.lgs. n. 375/1993) rispetto all'ipotesi di termine; 4) violazione dell'art. 421 c.p.c. per mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (in particolare acquisizione dell'estratto contributivo INPS).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per molteplici ragioni: il primo motivo è inammissibile perché mal formulato rispetto ai requisiti dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c. (l'omesso esame denunciato non è un fatto storico adeguatamente individuato e manca l'autosufficienza del ricorso, con omessa trascrizione delle difese rilevanti); il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio e una diversa qualificazione fattuale (ricostruzioni di merito non proponibili in cassazione) e non affrontano il vizio di motivazione nei termini richiesti; il quarto motivo è inammissibile perché il ricorrente non ha indicato elementi concreti che giustificassero l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio né ha chiesto tali acquisizioni nei gradi di merito. Non è stato disposto il regolamento delle spese visto che la resistente non ha svolto difesa; è stato inoltre rilevato l'obbligo, a carico del ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

    La Corte interpreta la norma richiedendo che la doglianza sull'omesso esame riguardi un "fatto" in senso storico-fenomenico e che il ricorso sia autosufficiente: il ricorrente deve indicare dove la circostanza è stata allegata e trascrivere i passaggi pertinenti. L'inosservanza di tali requisiti rende il motivo inammissibile.

  • art. 2 Legge n. 604/1966

    Invocata dal ricorrente per contestare la qualificazione della cessazione del rapporto, la norma non è stata ritenuta utilmente prospettata in cassazione perché la questione è di fatto e non è stata censurata nei termini richiesti; la Corte non è entrata nel merito della presunta violazione.

  • art. 2967 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente (in relazione alla durata o alla cessazione del rapporto), la Corte ha ritenuto la censura come ricostruzione di merito non proponibile in cassazione e quindi inammissibile.

  • artt. 19 e 29 d.lgs. n. 81/2015

    La contestazione relativa alla disciplina del lavoro agricolo non è stata ritenuta specificamente affrontata dalla Corte di merito né tempestivamente dedotta in primo grado/secondo grado; pertanto la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza di specificità e perché introduceva questioni nuove rispetto al thema decidendum.

  • art. 1 e art. 12, comma 2, d.lgs. n. 375/1993

    Richiamate in relazione ai contratti agricoli, le norme non sono state valutate dalla Cassazione perché le relative censure non erano state previamente ed efficacemente sollevate nei gradi di merito.

  • art. 421 cod. proc. civ.

    La norma sui poteri istruttori d'ufficio è stata declinata secondo il principio che il giudice di merito non è tenuto a esercitare poteri officiosi in assenza di elementi probatori che giustifichino tale intervento; inoltre il ricorrente doveva chiedere l'acquisizione nelle fasi di merito, non per la prima volta in cassazione.

  • art. 13, co. 1-bis e co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha richiamato la normativa sul contributo unificato, dando atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo da versare dal ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere una rinnovata valutazione del merito (delle prove o della valutazione fattuale): le doglianze devono essere formulate come vizi di motivazione nei termini dell'art. 360 c.p.c. e rispettare il principio di autosufficienza del ricorso.
  • La denunzia di omissione di fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 richiede che il fatto sia indicato come fatto storico (non come questione processuale) e che il ricorrente indichi esattamente dove è stato prodotto o allegato e trascriva i passaggi rilevanti; l'assenza di tali elementi determina l'inammissibilità.
  • Questioni nuove o argomentazioni non svolte nei gradi di merito (es. interpretazione di norme speciali, acquisizione documenti probatori, richiesta di attività istruttorie d'ufficio) non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • Se si intende far valere la scadenza naturale di un rapporto a termine o l'irrilevanza di un 'licenziamento', è necessario produrre tempestivamente e in modo completo la documentazione comprovante la natura e la durata dei contratti e contestare puntualmente le deduzioni avverse nei gradi di merito.
  • Per ottenere che il giudice compia acquisizioni d'ufficio (es. estratto contributivo INPS) occorre o farne richiesta nei gradi di merito o dimostrare l'esistenza di elementi probatori che giustifichino l'esercizio d'ufficio; non è sufficiente sollevare la censura per la prima volta in cassazione.
  • Il datore di lavoro che deduce l'inesistenza del licenziamento o la cessazione per scadenza del termine deve curare la tempestiva e regolare produzione dei documenti che provano il contratto a tempo determinato e la sua cessazione, sotto pena di inutilizzabilità o irrilevanza in giudizio.

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