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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10201/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e specifica, e che le doglianze difensive non individuassero puntualmente vizi logici o giuridici della decisione di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/04/2025. La difesa ha articolato quattro censure: (1) erronea applicazione dell'art. 337 c.p. per difetto di violenza o minaccia; (2) omessa valutazione dell'asserita mancanza di prove del concorso dell'imputato; (3) omessa considerazione delle dichiarazioni del conducente del motociclo; (4) sproporzione della pena irrogata. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché meramente assertivi e riproduttivi di principi giurisprudenziali, senza indicare specificamente le lacune della motivazione della sentenza impugnata, giudicata congrua e specifica. In particolare, la Corte di merito aveva già valorizzato il fatto che l'imputato avesse ripetutamente incitato il conducente del motociclo a fuggire e ad accelerare per sottrarsi al controllo dei pubblici ufficiali, mettendo a rischio l'incolumità dei terzi.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma invocata dalla difesa quale base della contestazione; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma rileva che la sentenza di merito aveva già accertato condotte di incitamento alla fuga e all'accelerazione idonee a integrare la fattispecie contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono indicare in modo specifico le carenze della motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente la mera riproposizione di massime o principi astratti di giurisprudenza.
  • Il ricorso è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche o assertive, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione di merito, ove questa sia congrua e specifica.
  • Ai fini della configurabilità del reato contestato ex art. 337 c.p., può assumere rilievo anche la condotta di chi inciti altri a darsi alla fuga o ad accelerare per sottrarsi al controllo dei pubblici ufficiali, se tale comportamento concorre causalmente nella resistenza e mette in pericolo l'incolumità dei terzi.
  • La censura sulla misura della pena, per essere scrutinabile in cassazione, deve confrontarsi con la motivazione del trattamento sanzionatorio e non può risolversi in una generica doglianza di sproporzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

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