Cassazione Penale, Ordinanza n. 10201/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e specifica, e che le doglianze difensive non individuassero puntualmente vizi logici o giuridici della decisione di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30/04/2025. La difesa ha articolato quattro censure: (1) erronea applicazione dell'art. 337 c.p. per difetto di violenza o minaccia; (2) omessa valutazione dell'asserita mancanza di prove del concorso dell'imputato; (3) omessa considerazione delle dichiarazioni del conducente del motociclo; (4) sproporzione della pena irrogata. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché meramente assertivi e riproduttivi di principi giurisprudenziali, senza indicare specificamente le lacune della motivazione della sentenza impugnata, giudicata congrua e specifica. In particolare, la Corte di merito aveva già valorizzato il fatto che l'imputato avesse ripetutamente incitato il conducente del motociclo a fuggire e ad accelerare per sottrarsi al controllo dei pubblici ufficiali, mettendo a rischio l'incolumità dei terzi.
Norme richiamate
Norma invocata dalla difesa quale base della contestazione; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma rileva che la sentenza di merito aveva già accertato condotte di incitamento alla fuga e all'accelerazione idonee a integrare la fattispecie contestata.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono indicare in modo specifico le carenze della motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente la mera riproposizione di massime o principi astratti di giurisprudenza.
- Il ricorso è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche o assertive, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione di merito, ove questa sia congrua e specifica.
- Ai fini della configurabilità del reato contestato ex art. 337 c.p., può assumere rilievo anche la condotta di chi inciti altri a darsi alla fuga o ad accelerare per sottrarsi al controllo dei pubblici ufficiali, se tale comportamento concorre causalmente nella resistenza e mette in pericolo l'incolumità dei terzi.
- La censura sulla misura della pena, per essere scrutinabile in cassazione, deve confrontarsi con la motivazione del trattamento sanzionatorio e non può risolversi in una generica doglianza di sproporzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10095/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10105/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10106/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10107/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10108/2026 del 17/03/2026
- ordinanza_penale · 17 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10112/2026 del 17/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →