Cassazione Penale, Sentenza n. 34598/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Proietti impugna il decreto di inammissibilità adottato dal Tribunale di Latina: 1) violazione dell'art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per lesione del contraddittorio nella udienza di verifica dei crediti, avendo egli diritto a partecipare indipendentemente dalla definitività della confisca; 2) violazione dell'art. 666 c.p.p., perché il decreto sarebbe stato adottato senza la previa audizione del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nel suo insieme. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo infondato: la verifica dei crediti si è svolta dopo che la confisca era divenuta definitiva, per cui il proposto aveva perso la qualità di contraddittore; inoltre l'art. 59, comma 4, d.lgs. 159/2011 stabilisce che le ammissioni/esclusioni dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario e non incidono sui diritti del proposto sul patrimonio residuo. Sul secondo motivo la Corte l'ha dichiarato inammissibile: la mancata audizione del pubblico ministero integra una nullità a regime intermedio che può essere eccepita solo dal pubblico ministero stesso, non dall'odierno ricorrente. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 59, art. 57, comma 2; art. 59, comma 4; art. 59, comma 6
L'art. 59 disciplina l'udienza camerale di verifica dei crediti: il proposto è 'interessato' fino all'irrevocabilità della confisca; una volta definitiva la confisca l'Agenzia subentra nella titolarità dei beni e il proposto perde la qualità di contraddittore. Le decisioni di ammissione/esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario e non pregiudicano i diritti del proposto sul patrimonio residuo.
art. 666, comma 2 e comma 4; art. 178, comma 1, lett. b; art. 182, comma 1; (menzione anche art. 606, comma 2 nel testo); art. 616
L'art. 666 richiede la previa audizione del pubblico ministero per provvedimenti su istanze cartolari; la mancata audizione configura una nullità a regime intermedio (art. 178(1)(b)), la cui eccezione spetta al pubblico ministero (art. 182(1)). L'art. 616 è richiamato in relazione alla condanna alle spese processuali.
Il patrimonio residuo del proposto risponde delle obbligazioni in base al principio della responsabilità patrimoniale generale; le decisioni di verifica dello stato passivo non incidono, per definizione, sui diritti del proposto sul patrimonio residuo.
Massime di principio
- In procedure di prevenzione/confisca, il soggetto proposto perde la qualità di contraddittore rispetto alla formazione dello stato passivo una volta che la confisca è divenuta definitiva; dunque non può partecipare né impugnare le decisioni di verifica dei crediti nate dopo la definitività.
- Le pronunce di ammissione o esclusione dei crediti nella verifica producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Erario e non ledono automaticamente la posizione patrimoniale residua del proposto.
- La mancata audizione del pubblico ministero richiesta dall'art. 666 c.p.p. costituisce una nullità a regime intermedio: tale vizio può essere eccepito e fatto valere soltanto dal pubblico ministero, non da altre parti processuali.
- Chi intende impugnare provvedimenti relativi allo stato passivo deve verificare la propria legittimazione: l'impugnazione formale della formazione dello stato passivo è riservata ai creditori, mentre il proposto ha tutela limitata salvo che la confisca non sia ancora irrevocabile.
- Le eccezioni procedurali che tutelano l'interesse pubblico (quali l'obbligo di audizione del P.M.) seguono logiche di parti: il P.M. è il titolare dell'interesse alla corretta partecipazione e, quindi, alla deduzione delle nullità intermedie relative alla sua mancata audizione.
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