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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10920/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parti private)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un processo civile, proposta da uno dei due soggetti per sé e con contestuale posizione dell’altro soggetto rimasto contumace nel processo presupposto. Il decreto del magistrato designato aveva accolto solo in parte la domanda di un ricorrente e l’aveva respinta per l’altra. L’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 era stata parzialmente rigettata dalla Corte d’appello di Roma. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: 1) la nullità/illogicità del decreto per avere la Corte d’appello negato l’ammissibilità e la rilevanza di prove destinate a dimostrare il concreto pregiudizio da irragionevole durata del processo, ritenendo non superata la presunzione di insussistenza del danno prevista per la contumacia; 2) l’omesso esame di fatti decisivi e il vizio motivazionale, per non avere spiegato perché gli elementi offerti in prova contraria alla presunzione fossero stati respinti; 3) l’omessa pronuncia sui motivi di opposizione relativi al criterio di calcolo e alla quantificazione dell’indennizzo dovuto all’altro ricorrente, con violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati i primi due motivi nella parte in cui la Corte d’appello aveva negato l’assunzione di prove rilevanti per superare la presunzione legale di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata derivante dalla contumacia, affermando che tale presunzione è relativa e che il pregiudizio può essere dimostrato con ogni mezzo, anche testimoniale, quando si tratti di provare il patema d’animo e l’interesse alla celere definizione del processo. Ha inoltre accolto il terzo motivo, rilevando l’omessa pronuncia sui motivi di opposizione concernenti la liquidazione dell’indennizzo. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame, assuma le prove ritenute rilevanti e decida anche sulle questioni di quantificazione, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    Norma richiamata come base dell’opposizione avverso il decreto sul riconoscimento dell’equa riparazione.

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. b), L. 24 marzo 2001, n. 89

    Introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo nel caso di contumacia della parte; la presunzione incide sul riparto dell’onere della prova e può essere superata con prova contraria del concreto patema d’animo e dell’interesse alla rapida definizione del giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La mancata ammissione o valutazione di prove decisive e l’omesso esame di fatti rilevanti sono stati ricondotti al vizio motivazionale denunciabile in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata decisione sui motivi di opposizione relativi al calcolo dell’indennizzo integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia.

  • artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 2, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    Richiamato nel percorso argomentativo sulla rilevanza della contumacia come comportamento valutabile ai fini della durata ragionevole del processo e del pregiudizio indennizzabile.

Massime di principio

  • La contumacia della parte nel processo presupposto non esclude di per sé il diritto all’equa riparazione, ma può operare come presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, superabile con prova contraria.
  • Quando la legge prevede una presunzione iuris tantum, il giudice deve ammettere e valutare le prove offerte contro il fatto presunto; non può respingerle in base a una valutazione anticipata di verosimiglianza o di probabilità dell’esito, ma solo per mancanza di rilevanza o ammissibilità in senso tecnico.
  • Il pregiudizio da irragionevole durata del processo può consistere nel patema d’animo e nell’ansia derivanti dalla pendenza del giudizio e dalla perdurante incertezza sui diritti controversi; tale circostanza è fatto storico che può essere dimostrato con ogni mezzo di prova, inclusa la prova testimoniale.
  • L’omessa pronuncia su uno specifico motivo di opposizione o di impugnazione, specie quando riguardi i criteri di liquidazione dell’indennizzo, integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione con rinvio.
  • In sede di legittimità è sindacabile la mancata valutazione di una prova decisiva quando essa possa incidere sul superamento di una presunzione legale posta a fondamento della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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