Cassazione Civile, Ordinanza n. 27418/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione con cui un’impresa aveva ottenuto il diritto di superficie sul sottosuolo di un’area pubblica per realizzare un parcheggio residenziale, con obbligo di eseguire i lavori a regola d’arte e con polizza fideiussoria a favore del Comune a garanzia della corretta esecuzione. Dopo l’emersione, in sede di accertamento tecnico preventivo, di vizi costruttivi e l’intervenuto fallimento dell’impresa, il Comune aveva avviato il procedimento per escutere la garanzia e aveva chiesto alla compagnia il pagamento delle somme necessarie ai ripristini. In primo grado il condominio acquirente dei box aveva convenuto il Comune per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla mancata tempestiva escussione della polizza; il Comune aveva chiamato in causa l’assicurazione e, in via principale, aveva chiesto la condanna della stessa all’adempimento delle obbligazioni di garanzia. Il Tribunale aveva rigettato le domande del condominio. In appello il Comune si doleva dell’omessa pronuncia sulla propria domanda verso la compagnia, dell’erroneo rilievo dato al presunto svincolo delle polizze e dell’interpretazione della convenzione e della garanzia; la Corte d’appello, pur ravvisando un vizio di omessa pronuncia, aveva rigettato l’appello per difetto di interesse ad agire del Comune. Nel ricorso per cassazione il Comune deduceva: 1) violazione dell’art. 100 c.p.c. e vizio di motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente qualificato la polizza sia come garanzia della corretta esecuzione delle opere sia come polizza a tutela di terzi, negando poi l’interesse del Comune nonostante fosse beneficiario della garanzia e futuro proprietario dell’opera alla scadenza del diritto di superficie; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento del contenuto della polizza e dei fatti pacifici; 3) violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 12 preleggi, 1362 e 1363 c.c., per mancato rispetto del dato letterale della polizza e della convenzione. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha osservato che la Corte d’appello aveva fondato il difetto di interesse su un presupposto incoerente con altri passaggi della motivazione, nei quali la stessa polizza era stata qualificata come garanzia della corretta realizzazione delle opere; ha inoltre rilevato che l’interesse del Comune era autonomamente ravvisabile nel fatto che, alla scadenza del diritto di superficie, il parcheggio sarebbe tornato di proprietà comunale, sicché la mancata condanna del Comune verso il condominio non escludeva affatto il diritto del Comune di escutere la garanzia prestata a suo favore. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi; la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, limitatamente ai profili evidenziati in motivazione, ritenendo erronea la declaratoria di insussistenza dell’interesse ad agire del Comune. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo, nonché ogni altra questione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare nel merito la domanda del Comune e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'interesse ad agire va valutato in modo coerente con la causa concreta della domanda e non può essere escluso sulla base di una lettura contraddittoria del titolo di garanzia; sussiste quando la parte sia beneficiaria della polizza e abbia un’utilità giuridicamente apprezzabile all’escussione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile se perplessa, incomprensibile o contraddittoria al punto da impedire di comprendere la ratio decidendi.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere coerente e intelligibile.
Il giudice deve porre a base della decisione i fatti allegati e non contestati; non può travisare il contenuto pacifico degli atti.
La valutazione delle prove non consente di attribuire agli atti un contenuto difforme da quello emergente dal loro testo e dal materiale istruttorio.
Nell’interpretazione del contratto deve essere rispettato il dato normativo e il senso risultante dai criteri legali di ermeneutica.
L’interpretazione del contratto deve partire dal senso letterale delle parole e dalla comune intenzione dei contraenti.
Le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo alle stesse il significato complessivo risultante dall’insieme del testo.
Richiamato nel giudizio di merito come base della pretesa risarcitoria del condominio, ma non decisivo nella ratio decidendi della Cassazione.
Richiamato nel giudizio di merito come fondamento della domanda risarcitoria del condominio, ma non decisivo nella ratio decidendi della Cassazione.
Massime di principio
- L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sussiste quando la parte è titolare di una posizione giuridica concreta e attuale all’escussione della garanzia, anche se la relativa responsabilità verso terzi sia stata esclusa in altro giudizio.
- Non è logicamente coerente negare l’interesse all’azione sulla base dell’assenza di un obbligo risarcitorio verso il terzo, se la domanda è invece volta a far valere una polizza stipulata a garanzia della corretta esecuzione delle opere e destinata a tutelare direttamente il beneficiario.
- Quando la polizza è garantita a favore di un soggetto per la corretta esecuzione di opere destinate a rientrare nella sua proprietà, l’utilità dell’escussione non viene meno solo perché la domanda risarcitoria del terzo danneggiato sia stata respinta.
- La motivazione è censurabile in cassazione se la sentenza fonda la decisione su qualificazioni tra loro incompatibili del medesimo titolo contrattuale, senza spiegare in modo intelligibile la ragione del diverso esito.
- In presenza di un testo contrattuale chiaro e di una convenzione richiamata dalle parti, l’interpretazione deve attenersi al dato letterale e alla lettura sistematica delle clausole, evitando letture che contraddicano il contenuto pacifico degli atti.
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