Cassazione Civile, Ordinanza n. 09813/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede/donatario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di riduzione per lesione di legittima promossa dal coniuge superstite contro la figlia del defunto, istituita erede universale con testamento e già beneficiaria di una donazione in vita. I giudici di merito avevano ricostruito la massa di calcolo con riunione fittizia, ridotto dapprima il testamento e poi anche la donazione, ritenendo insufficiente il solo relictum a reintegrare la quota di riserva. In appello, la donataria sosteneva che fosse stata omessa dal calcolo una donazione indiretta, consistente nel pagamento integrale del prezzo di un immobile acquistato dai coniugi in comunione al 50% ciascuno, e che tale attribuzione avrebbe dovuto essere considerata ai fini dell'imputazione ex se in favore della legittimaria attrice. La Corte d'appello ha però ritenuto che, per includere quel bene nella riunione fittizia, fosse necessaria una domanda specifica di accertamento della donazione indiretta, non essendo sufficiente una mera eccezione. Con il ricorso per cassazione la donataria ha dedotto, con il primo motivo, l'erronea interpretazione della domanda/atto difensivo della Corte territoriale, che avrebbe trascurato la reale proposizione della domanda di accertamento della donazione indiretta; con il secondo motivo ha censurato l'affermazione secondo cui la deduzione della donazione indiretta, fatta valere dall'attrice in riduzione ai fini dell'imputazione ex se, avrebbe richiesto una domanda e non sarebbe stata azionabile con semplice eccezione. La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, distinguendo nettamente la riunione fittizia e la collazione, da un lato, dall'imputazione ex se, dall'altro: per l'imputazione ex se, la parte contro cui è proposta la riduzione può limitarsi a eccepire l'esistenza di liberalità già ricevute dal legittimario attore, anche se indirette e da accertare, poiché tale deduzione mira soltanto al rigetto o alla riduzione della pretesa avversa e non introduce una domanda di condanna o accertamento in danno del donatario. È stato quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame del materiale probatorio e per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata censurata perché aveva applicato alla deduzione della donazione indiretta ai fini dell'imputazione ex se un requisito processuale proprio, al più, della domanda di collazione o di accertamento della donazione in funzione di pretesa positiva, mentre nel caso dell'imputazione è sufficiente una eccezione volta a paralizzare o ridurre l'azione di riduzione. È stata inoltre ritenuta inammissibile, perché nuova, la deduzione della resistente relativa al regime patrimoniale di comunione tra i coniugi e alla conseguente incompatibilità della donazione indiretta, trattandosi di questione non esaminata nei precedenti gradi e priva di accertamenti di fatto.
Norme richiamate
La riunione fittizia delle donazioni resta operazione contabile distinta dalla collazione e serve al calcolo della massa ereditaria ai fini della tutela dei legittimari.
L'imputazione ex se impone al legittimario che agisce in riduzione di computare quanto già ricevuto per donazione o legato, restringendo l'azione nei limiti della differenza tra legittima e liberalità già attribuite.
Il riferimento ai termini di comparsa è stato richiamato dalla Corte territoriale, ma la Cassazione ha precisato che quel principio è pertinente alla domanda di accertamento della donazione in collazione, non alla mera eccezione di imputazione ex se.
Cass. n. 19833/2019
Richiamata per il principio secondo cui, in tema di collazione di donazione indiretta, occorre una domanda soggetta ai termini di costituzione per accertare l'esistenza della liberalità.
Cass. n. 23403/2022
Richiamata come conferma del principio relativo alla necessità della domanda di accertamento nel contesto della collazione di donazione indiretta.
Cass. n. 28196/2020
Utilizzata per ribadire che collazione e riunione fittizia sono istituti distinti: la riunione è contabile, la collazione comporta un sacrificio del conferente e un maggior concorso dei coeredi.
Cass. n. 1481/1979
Richiamata per la distinzione funzionale tra collazione per imputazione e riduzione/imputazione ex se.
Cass. n. 9044/2010
Richiamata per il principio secondo cui l'eccezione può fondarsi su un fatto diretto a paralizzare la pretesa avversa.
Cass. n. 14852/2013
Richiamata in continuità con il principio sulla sufficienza dell'eccezione quando il fatto è dedotto solo per il rigetto o la riduzione della domanda altrui.
Massime di principio
- Ai fini dell'imputazione ex se nella riduzione per lesione di legittima, la parte contro la quale è proposta la domanda può dedurre con semplice eccezione l'esistenza di liberalità già ricevute dal legittimario attore, anche se si tratti di donazione indiretta da accertare, perché la deduzione mira solo a paralizzare o ridurre la pretesa avversa.
- La necessità di proporre una domanda di accertamento della donazione indiretta riguarda la collazione e, più in generale, le ipotesi in cui si intenda ottenere un effetto positivo in danno del donatario; non si estende automaticamente all'imputazione ex se, che opera solo come limite quantitativo alla riduzione.
- Collazione, riunione fittizia e imputazione ex se sono istituti distinti per funzione ed effetti: la riunione fittizia è un'operazione contabile di calcolo della massa; la collazione realizza un sacrificio del coerede donatario a beneficio della comunione; l'imputazione ex se serve invece a verificare se e in quale misura il legittimario possa ancora agire in riduzione.
- Nel processo civile, una questione nuova, che richieda accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito e non trattata nella sentenza impugnata, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09803/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09804/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09805/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09806/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09807/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09808/2023 del 13/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →