Cassazione Penale, Sentenza n. 07999/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il P.M. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Savona (9 luglio 2025) che aveva assolto gli imputati per concorso in truffa (artt. 110, 640 c.1 c.p.), sostenendo che il primo giudice ha errato nel qualificare la loro condotta come mera connivenza non punibile. Il ricorso deduce violazione dell'art. 110 c.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: gli imputati avevano ammesso di aver attivato carte PostePay a loro intestate e di averle cedute a terzi dietro corrispettivo, condotta che costituisce un contributo fattivo alla truffa; il Tribunale avrebbe dato eccessivo peso alle dichiarazioni degli imputati ritenendole giustificative, trascurando che l'attivazione e la consegna delle carte, poco prima della truffa, sono indicativi di finalità illecite e che difficoltà economiche non escludono il dolo (anche eventuale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che i proventi della truffa sono confluiti anche su carte PostePay intestate agli imputati e che gli stessi hanno ammesso di procurare, attivare e cedere le carte a terzi. Il Collegio ha rilevato un errore di diritto del Tribunale nella distinzione tra connivenza e concorso, richiamando la giurisprudenza che definisce la connivenza come comportamento meramente passivo e il concorso come qualsiasi contributo positivo (morale o materiale) utile al reato. Ha inoltre ricordato che il dolo concorsuale può essere anche sotto forma di dolo eventuale e che la conoscenza può essere anche unilaterale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Savona per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma sul concorso di persone nel reato: la Corte interpreta che il concorso ricorre quando l'agente fornisce un contributo partecipativo, anche solo materiale o morale; distingue la connivenza (comportamento meramente passivo, non punibile) dal concorso (apporto positivo).
Norma sulla truffa: la Corte ricostruisce che l'illecito è stato perfezionato mediante artifici e raggiri e che i proventi sono finiti su carte intestate agli imputati, integrando gli elementi materiali del reato.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per motivare lo svolgimento del processo con contraddittorio scritto: il procedimento si è celebrato senza presenza delle parti per mancanza di rituale richiesta di trattazione orale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati: Sez. 5, n. 2805/2013; Sez. 2, n. 48553/2018; Sez. U, n. 31/2000; Sez. 5, n. 25894/2009; Sez. 2, n. 18745/2013; Sez. 1, n. 30262/2003)
Principi interpretativi: la distinzione tra connivenza e concorso; il concorso può derivare da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo in una fase qualsiasi del fatto collettivo; la volontà di concorrere non richiede un accordo preliminare; il dolo concorsuale può essere anche dolo eventuale; la conoscenza del contributo può essere anche unilaterale.
Massime di principio
- La semplice partecipazione materiale (es. attivare e intestarsi carte ricaricabili poi consegnate a terzi) può configurare concorso nel reato quando tale condotta fornisce un contributo apprezzabile alla realizzazione del reato altrui.
- La distinzione tra connivenza non punibile e concorso si basa sulla natura del comportamento: passività priva di apporto utile = connivenza; comportamento che agevola, stimola o rende più sicura l'azione criminosa = concorso.
- Il dolo concorsuale può essere formato anche nella forma del dolo eventuale: chi si rappresenta e accetta il rischio che la propria condotta favorisca un reato può essere punito come concorrente.
- La prova di un ruolo attivo può essere desunta da circostanze quali temporalità (attivazione delle carte poco prima dell'uso illecito), modalità di cessione e correlazione con i proventi del reato; difficoltà economiche degli imputati non escludono automaticamente il dolo e non sono di per sé giustificative.
- Non è necessario un accordo o una conoscenza reciproca tra tutti i partecipanti: è sufficiente che il comportamento individuale si integri nel 'fatto collettivo' e che il contributo sia riconoscibile con giudizio prognostico postumo.
- In fase difensiva, se si sostiene finalità lecite per attività apparentemente sospette (es. cessione di carte), è importante fornire elementi concreti e credibili che giustifichino tale uso per evitare che l'ammissione dell'atto sia interpretata come contributo al reato.
- Se il giudice di merito qualifica erroneamente come mera connivenza un comportamento che ha fornito un apporto materiale o morale, la decisione è vulnerabile in sede di impugnazione per violazione di legge e vizi della motivazione.
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