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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22306/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da tre avvisi di accertamento per IRPEF e accessori emessi nei confronti di un socio di società a ristretta base sociale, in conseguenza della rettifica del reddito d'impresa delle società partecipate per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009. La pretesa fiscale nei confronti del socio derivava dall'imputazione di redditi di partecipazione, dopo un accertamento analitico-induttivo dei ricavi societari ex art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi contro la sentenza della CTR che aveva confermato gli accertamenti. Nelle more, ha depositato memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016 e di aver versato gli importi dovuti, prospettando quindi la rinuncia al ricorso. La Corte non decide sui motivi di merito, ma rileva la necessità di verificare il fatto nuovo e i dati relativi agli atti definiti, anche in relazione al giudizio connesso della società partecipata.

La decisione

La Corte non si pronuncia nel merito dei dieci motivi di ricorso. Rilevata la dichiarazione del contribuente di avere definito agevolmente i carichi pendenti ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016, rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso connesso della società partecipata, assegnando all'Agenzia delle Entrate un termine di 60 giorni per prendere posizione sulla memoria depositata e per verificare la correttezza dei dati relativi agli atti oggetto di definizione agevolata e all'avviso di accertamento impugnato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il ricorrente deduce in corso di giudizio l'avvenuta definizione agevolata dei carichi pendenti, il giudice deve verificare la portata del fatto nuovo e la correttezza dei dati relativi agli atti definiti prima di adottare una decisione definitiva.
  • In presenza di giudizi connessi relativi al medesimo presupposto impositivo, può essere disposto il rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta, al fine di assicurare coerenza decisionale e consentire il contraddittorio sul fatto sopravvenuto.
  • La Corte non affronta il merito dei motivi di ricorso quando la definizione agevolata prospettata rende necessario un previo accertamento della sussistenza e dell'efficacia della stessa rispetto alla controversia pendente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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