Cassazione Penale, Sentenza n. 30027/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma da parte della Corte d'appello di Bari delle condanne pronunciate in abbreviato dal Tribunale di Trani. Maria Incoronata Scoca deduce violazione dell'art. 337 c.p. e omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo, propone una diversa qualificazione del fatto (art. 336 c.p.) e contesta l'omessa motivazione sulle circostanze attenuanti generiche. Pietro Paolo Turturro propone più ricorsi: con il primo contesta la mancata contestazione del concorso di persone nelle lesioni, l'omessa motivazione sulle attenuanti generiche e la responsabilità per il furto di energia elettrica (sostiene di non essere l'autore materiale dell'allaccio); con il secondo deduce l'insufficienza degli elementi sintomatici ai fini dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e censura la misura della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: per Scoca il primo motivo è inammissibile come generico e reiterativo e perché mira a una mera riclassificazione giuridica senza interesse concreto; la motivazione di merito è ritenuta esaustiva sul punto della resistenza a pubblico ufficiale (violenza durante il tentativo di perquisizione). Il diniego delle attenuanti generiche per entrambi gli imputati è dichiarato insindacabile in sede di legittimità, essendo fondato sulla gravità dei fatti e sui precedenti penali. I ricorsi di Turturro sono in parte inammissibili per carenza di interesse o perché riferiti a reati non contestati; la condanna per furto di energia elettrica è confermata in quanto l'uso del collegamento abusivo costituisce reato anche se l'allaccio materiale è stato eseguito da terzi. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in tema di vizio di motivazione relativo alla richiesta di assoluzione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e reiterativa e quindi inammissibile
Proposta dalla ricorrente come diversa qualificazione del fatto (prima dell'inizio dell'atto di perquisizione); la Corte ha ritenuto che la riclassificazione non incidesse sull'interesse concreto all'impugnazione
Richiamato nelle considerazioni sulle circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito può basare la sua decisione su uno o pochi elementi indicati da questa norma, e la Corte di Cassazione controlla la non contraddittorietà della motivazione
Richiamato nel contesto delle attenuanti generiche: la sua ratio consente al giudice del merito di adeguare la sanzione in senso favorevole sulla base di connotazioni peculiari del fatto e del soggetto
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Richiamato in relazione all'aggravante per violenza sulle cose nel furto di energia elettrica; la Corte conferma che l'aggravante è configurabile anche se l'allaccio è stato materialmente effettuato da terzi, quando l'imputato usa il collegamento
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Invocato da Turturro in relazione alla presunta inidoneità degli elementi sintomatici; la Corte ha ritenuto inammissibili e/o manifestamente infondati i motivi che contestavano la valutazione probatoria di merito
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti quando la motivazione di merito è esaustiva e non viziata: le censure meramente probatorie o riguardanti valutazioni fattuali sono spesso inammissibili o manifestamente infondate
- La richiesta di riclassificazione del reato non è idonea di per sé a giustificare un ricorso se non comporta un interesse concreto e attuale per l'impugnante (ad es. modifica del trattamento sanzionatorio); la mera applicazione formale di una norma non costituisce interesse utile
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice del merito e in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica
- Nel reato di furto di energia elettrica l'elemento oggettivo dell'uso dell'allaccio abusivo può rendere penalmente responsabile anche chi non ha materialmente eseguito l'allaccio, purché emerga l'uso e il vantaggio derivante
- Perché una censura sia ammissibile in Cassazione è necessario che il motivo sia specifico, non reiterativo di questioni già decise in grado di appello e che l'impugnante indichi l'interesse concreto all'accoglimento
- La 'doppia conforme' (motivazione coerente e ripetuta in primo e secondo grado) rafforza la posizione della decisione di merito e rende più difficile il sindacato di legittimità
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