Sentenza del 12/08/2024 n. 22674 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava sette avvisi di accertamento relativi a tributi locali per immobili posseduti dalla contribuente nel Comune di Avellino: ICI per il 2009-2011, TARI 2014, tributi locali 2012-2014, TARSU/TIA 2010-2012 e IMU 2012-2014. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, aveva accolto parzialmente gli appelli di Assoservizi contro le decisioni della Commissione tributaria provinciale di Avellino. Assoservizi ha impugnato la sentenza con cinque motivi; l’Unione ha proposto ricorso incidentale con due motivi. La questione di diritto individuata dalla Corte riguardava anche l’eventuale perdita dei benefici dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 per omessa dichiarazione IMU. Le parti costituite hanno poi chiesto congiuntamente la cessazione della materia del contendere, avendo definito agevolmente la lite ai sensi della legge n. 130/2022.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i cinque motivi del ricorso principale né i due motivi del ricorso incidentale: in seguito alla definizione agevolata della lite e alla richiesta congiunta delle parti, ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 5, comma 5, seconda parte, della legge n. 130/2022. La Corte ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, non applicabile alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La Corte menziona questa disposizione come oggetto della questione di diritto rimessa alla pubblica udienza: se l’omessa dichiarazione IMU comporti la perdita dei benefici previsti dalla norma. Non risolve la questione, perché dichiara estinto il giudizio dopo la definizione agevolata.
Art. 5, comma 5, seconda parte, della legge 31 agosto 2022, n. 130
le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate
In caso di estinzione del giudizio conseguente alla definizione agevolata, le spese non sono attribuite secondo il criterio della soccombenza, ma restano a carico di chi le ha anticipate.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non sussistono le condizioni di cui all' art. 13 , comma 1- quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatola, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all'ipotesi (ivi non contemplata) di sopravvenuta cessazione della materia del contendere
Il raddoppio del contributo unificato, previsto dalla disposizione in determinate ipotesi di impugnazione, non si estende per analogia alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere: la misura è eccezionale e va interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- Quando le parti definiscono agevolmente la lite e ne chiedono congiuntamente la chiusura, il giudice può dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di merito ancora pendenti.
- In questa ipotesi, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla decisione, anziché essere ripartite in base alla soccombenza.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente a ogni chiusura del processo: non può essere esteso per analogia alla cessazione sopravvenuta della materia del contendere quando la norma non la contempla.
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