Sentenza del 12/08/2024 n. 726 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento IRES e IRAP anno 2015 con rideterminazione del reddito imponibile e del valore della produzione netta per: plusvalenza da cessione di partecipazione ritenuta non esente, quote di ammortamento di automezzi ritenute non deducibili integralmente, spese di rappresentanza parzialmente indeducibili, costi che l'Ufficio riteneva dovessero essere capitalizzati e pertanto non dedotti nell'esercizio, omessa contabilizzazione di rimanenze finali (lavori in corso/SAL) e interessi passivi ritenuti non deducibili. In primo grado la CTP di Piacenza ha respinto il ricorso della società su tali punti; la società ha appellato criticando in particolare l'esclusione dell'esenzione della plusvalenza ai sensi dell'art. 87 TUIR (per mancato requisito della 'commercialità' e per la presunta prevalenza patrimoniale di immobili locati), nonché la disconoscenza della deducibilità di ammortamenti, spese di rappresentanza, capitalizzazioni, contabilizzazione di 15.000 euro e interessi passivi, e la rideterminazione del valore IRAP.
La decisione
Appello respinto. La Commissione regionale ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare: la plusvalenza non è stata ritenuta esente ai sensi dell'art. 87 TUIR perché la società partecipata non era in condizioni di esercitare un'attività commerciale nel momento della cessione e il patrimonio risultava prevalentemente investito in immobili dati in affitto d'azienda (applicata la presunzione di non commercialità prevista dall'art. 87, lett. d). È stata respinta la valutazione difensiva basata su una 'riespressione' dei valori patrimoniali a valori correnti e su elementi (avviamento ecc.) non presenti nel bilancio ufficiale. Gli altri rilievi dell'appellante sono stati assorbiti. La società soccombente è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in euro 10.000 oltre oneri).
Norme richiamate
D.P.R. 917/1986 (TUIR) art. 87
Per fruire dell'esenzione del 95% sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni è requisito necessario che la partecipata svolga un'attività d'impresa commerciale nel momento della cessione; inoltre l'art. 87, lett. d, prevede una presunzione legale di non commercialità quando il patrimonio è prevalentemente investito in immobili diversi da quelli direttamente utilizzati nell'attività d'impresa (applicata anche per beni dati in affitto d'azienda). La Corte ha ritenuto che il requisito debba sussistere 'al momento' della cessione e che non sia rilevante una successiva o precedente situazione ricostruita a valori correnti diversa dal bilancio ufficiale.
Massime di principio
- L'esenzione del 95% prevista dall'art. 87 TUIR si applica solo se la partecipata esercita effettivamente un'attività commerciale al momento della cessione: verificare lo status giuridico-contabile della partecipata nel preciso istante della cessione, non solo nell'arco dell'anno.
- La presunzione di 'prevalenza patrimoniale' opera quando il patrimonio è prevalentemente investito in immobili non direttamente usati nell'attività d'impresa; i beni dati in affitto d'azienda sono normalmente considerati non direttamente utilizzati dalla società locatrice e possono quindi compromettere l'esenzione.
- Non è sufficiente per il contribuente sostituire i valori contabili con valutazioni a valori correnti o aggiungere elementi (es. avviamento) non risultanti nel bilancio ufficiale: il giudice dà rilievo al bilancio depositato e ai valori legali/contabili per l'accertamento fiscale.
- Le spese che incrementano il valore dell'immobile o rappresentano interventi straordinari devono essere capitalizzate e rilevate come lavori in corso/rimanenze o accrescimento del cespite; la corretta classificazione contabile (SAL, rimanenze finali) è cruciale per la deducibilità nell'esercizio.
- Per la deducibilità degli ammortamenti e delle spese relative ad automezzi è necessaria la prova dell'uso effettivo e dell'indispensabilità per l'attività: l'assenza di prove può portare all'applicazione di limiti di deducibilità ridotti.
- Componenti di natura straordinaria (es. sopravvenienze attive non ordinarie) possono essere escluse dal valore della produzione ai fini IRAP; la natura ordinaria o straordinaria delle poste va valutata concretamente.
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