Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/08/2024 n. 728 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

E. s.p.a. impugnava avviso di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento IMU anno 2016 relativo a sei piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare entro 12 miglia, deducendo: carenza del potere impositivo comunale per mancata prova dell'ubicazione nel territorio comunale e inesistenza di potestà comunali sul mare; carenza del presupposto oggettivo (le piattaforme non sarebbero 'immobili', non accatastabili e incapaci di produrre reddito autonomo); esenzioni ICI/IMU; incertezza normativa e quindi inapplicabilità delle sanzioni; richiamo alle norme sopravvenute (legge 2015/2017 e successiva disciplina).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso di E. s.p.a. La CTR ha ritenuto prevalente l'indirizzo di legittimità che considera le piattaforme petrolifere riconducibili al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, accatastabili e suscettibili di imposizione IMU/ICI (con riferimento alla giurisprudenza della Cassazione, Cass. 3618/2016 e Cass. 13794/2005). Ha inoltre dato valore ricognitivo alla norma sopravvenuta (art. 38 DL 124/2019 e DM MEF 28/4/2022) che istituisce l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine a decorrere dal 2020 e la mette in continuità con la preesistente imposizione, non escludendo la tassabilità per gli anni anteriori. Le spese dei due gradi sono compensate per i contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, art.38

    A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione.

    La norma ha natura sostitutiva e ricognitiva: riconosce l'esistenza di precedenti imposizioni sugli stessi manufatti e istituisce una disciplina specifica dal 2020, conferendo continuità alla tassazione delle piattaforme.

  • Decreto Ministero Economia e Finanze 28 aprile 2022

    Atto di attuazione dell'art. 38 DL 124/19 volto a individuare Comuni e piattaforme marine di rispettiva pertinenza.

    Il decreto operativo assegna criteri di individuazione e georeferenziazione, risolvendo la problematica dell'attribuzione comunale del potere impositivo e confermando la ricognizione di preesistenti autonomie impositive sugli stessi manufatti.

  • Legge 27 dicembre 2017, n.205, art.1 comma 728

    Norma interpretativa che riguarda la soggezione a IMU/ICI (e TARI) di manufatti infissi al suolo marino entro le 12 miglia, richiamata in relazione ai terminali di rigassificazione.

    Usata dalla CTR e dal Comune per sostenere che il legislatore già aveva riconosciuto la potestà impositiva comunale su manufatti infissi nel mare territoriale e la loro accatastabilità.

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n.504 art.2 lett. a)

    Per fabbricato si intende l'unita immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

    Norma che permette di ricomprendere nell'IMU anche immobili non ancora accatastati ma accatastabili, rilevante per la qualificazione delle piattaforme come immobili imponibili.

  • Legge 11 dicembre 2012, n.228 art.1380 lett. f)

    E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

    I proventi derivanti da immobili produttivi di gruppo D hanno effetti contabili e di ripartizione del gettito; utile per la distinzione della competenza e della destinazione del tributo.

  • Cass. civ., sez. trib., sent. 3618/2016

    Le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI e sono classificabili nella categoria D/7, riconducibili al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, suscettibili di accatastamento e produttive di reddito proprio.

    Giurisprudenza di legittimità che costituisce punto di riferimento per la tassabilità delle piattaforme e ne riconosce le caratteristiche di immobile accatastabile.

  • Cass. civ., sez. trib., sent. 13794/2005

    Le piattaforme petrolifere per l'estrazione di idrocarburi situate nel tratto di mare antistante il comune interessato sono soggette all'ICI; sul mare territoriale convivono poteri dello Stato e degli enti locali e valgono le stesse regole di demarcazione territoriale.

    Principio secondo cui il territorio comunale si estende anche al mare territoriale ai fini impositivi in assenza di criteri diversi, a sostegno della potestà comunale di imposta.

  • Giurisprudenza della Cassazione sulla competenza statale alla determinazione della rendita catastale (es. Cass. 14/3/2019 n.7275 e successive)

    La competenza per l'attribuzione della rendita catastale è riservata all'amministrazione centrale dello Stato e non può essere stabilita autonomamente dal Comune.

    Afferma la riserva statale sulla determinazione della rendita catastale, pur riconoscendo il ruolo comunale informativo e di impulso, con ricadute sull'attribuzione della rendita e sulla procedura di accertamento.

Massime di principio

  • Le piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi sono generalmente qualificabili come immobili ai fini civili e fiscali e, quindi, suscettibili di imposizione IMU/ICI in base alla giurisprudenza consolidata (Cass. 3618/2016 e Cass. 13794/2005).
  • L'assenza di un accatastamento formale non esclude la tassabilità: rileva la capacità di essere iscritte nel catasto (accatastabilità) secondo l'art.2 lett. a) d.lgs. 504/92.
  • La normativa sopravvenuta (art.38 DL 124/2019 e DM MEF 2022) ha valore ricognitivo e sostitutivo per il periodo dal 2020, ma può essere interpretata come conferma che le piattaforme erano soggette a imposizione anche anteriormente.
  • La determinazione della rendita catastale e aspetti tecnici di accatastamento restano competenza statale; i Comuni possono partecipare procedimentalmente, ma non possono autonomamente attribuire rendite.
  • Per individuare il Comune competente a riscuotere l'imposta è necessaria georeferenziazione delle piattaforme: il DM attuativo ha lo scopo di risolvere tale problema e attribuire la pertinenza comunale.
  • In caso di dubbio oggettivo e di contrasto interpretativo rilevante, la sanzionabilità del contribuente può essere attenuata o esclusa, ma la questione della tassabilità sostanziale non viene automaticamente risolta in favore del contribuente.
  • Nel contenzioso è importante documentare l'esatta ubicazione delle piattaforme, le caratteristiche tecniche e la natura giuridica dei manufatti; al contempo le amministrazioni devono fondare l'accertamento su elementi di fatto e di diritto coerenti con la giurisprudenza e la normativa vigente.
  • Le modifiche legislative successive possono guidare l'interpretazione delle norme anteriori ma non sempre operano retroattivamente: occorre verificare la portata sostitutiva o ricognitiva della disposizione e l'intento del legislatore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.