Cassazione Penale, Sentenza n. 25279/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti deducono l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela in relazione al reato procedibile a querela di cui all'art. 393 c.p. (capo A), sostenendo che in atti vi sarebbe solo una "denuncia" della persona offesa priva di istanza punitiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, benché l'atto fosse formalmente intitolato "denuncia", le dichiarazioni della persona offesa (Fontanella Domenico) del 25/05/2021 contengono espressamente l'istanza di punizione: "denuncio quindi il reato in mio danno come in oggetto citato e richiedo che gli autori vengano puniti nei termini di legge". Pertanto il requisito della querela è soddisfatto. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di Euro 5.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che consente l'applicazione di una pena concordata tra le parti; la sentenza impugnata ha recepito l'accordo e applicato la pena ai sensi di questa disposizione.
Reato procedibile a querela: la questione centrale del ricorso riguardava l'esistenza della querela; la Corte ha ritenuto che l'istanza punitiva risultava dalla dichiarazione della persona offesa.
Altro capo di imputazione per il quale è stata applicata la pena concordata; non centrale nel motivo di ricorso qui esaminato.
Norma citata per la modifica dell'imputazione rispetto al capo originario (cambio di qualificazione), richiamata nella sentenza impugnata.
Norma originaria della quale alcune condotte erano inizialmente contestate e successivamente modificate in base all'art. 516 c.p.p.; indicata a titolo di ricostruzione fattuale/giuridica.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022 (Bonanno)
Principio secondo cui, per i reati procedibili a querela, è necessario e sufficiente che il querelante formuli l'istanza di punizione in ordine a un fatto individuabile; non sono richieste particolari formule o dettagli aggiuntivi. La Corte lo richiama a supporto dell'accertamento della validità della querela dedotta dal verbale di denuncia.
Massime di principio
- La qualificazione formale dell'atto come "denuncia" non esclude che esso contenga una querela: conta il contenuto sostanziale (se il danneggiato esprime la volontà che gli autori siano puniti).
- Per i reati procedibili a querela è sufficiente una esplicita e chiara manifestazione di istanza punitiva relativa a un fatto identificabile; non sono richieste formule rituali o dettagli sovrabbondanti.
- In fase istruttoria, verbalizzazioni rese alle forze dell'ordine possono valere come querela se contengono l'espressione della volontà di perseguire penalmente gli autori del fatto.
- Difese fondate esclusivamente sulla dicitura formale dell'atto (es. "denuncia" vs "querela") rischiano di essere infondate se dal contenuto emerge chiaramente l'istanza punitiva; quindi è importante valutare sempre il contenuto integrale della dichiarazione della persona offesa.
- In accordi di pena ex art. 444 c.p.p. la sussistenza dei presupposti di procedibilità (es. querela quando richiesta dalla legge) va comunque verificata: l'assenza di un formale atto rituale può essere sanata dalla chiara manifestazione della volontà di punizione da parte della persona offesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25057/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25064/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25146/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25155/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25160/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25161/2022 del 01/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →