Cassazione Penale, Ordinanza n. 36627/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza del 19 giugno 2025 della Corte d’appello di Catania, che aveva confermato la sua condanna per peculato. Ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione quanto all’esclusione delle attenuanti del danno patrimoniale di speciale tenuità e del fatto di particolare tenuità nei delitti contro la pubblica amministrazione, al diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto, al diniego della sospensione condizionale della pena e alla commisurazione della pena. La Corte ha rilevato che le doglianze sulle attenuanti riproponevano genericamente i motivi d’appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, la quale aveva valorizzato il lucro conseguito e il danno correlativo, entrambi pari a 12.618 euro. La sospensione condizionale era stata già concessa all’imputata per le due volte consentite dalla legge. I motivi relativi all’art. 131-bis c.p. e alla commisurazione della pena erano stati proposti per la prima volta in cassazione e non anche in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: le censure sulle attenuanti sono state ritenute manifestamente infondate e generiche, quella sulla sospensione condizionale manifestamente infondata perché il beneficio era già stato concesso per le due volte consentite, mentre i motivi sulla particolare tenuità del fatto e sulla commisurazione della pena sono stati dichiarati non consentiti perché proposti per la prima volta in cassazione. L’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha escluso l’assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità.
Norme richiamate
Mirella Guardiano impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 314, cod. pen.
La norma individua il reato per il quale è stata confermata la condanna; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
La prime due doglianze sono manifestamente infondate oltre che generiche, limitandosi a riproporre i relativi motivi d'appello, senza misurarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, sicuramente convincenti, sol che si consideri che il lucro conseguito dall'imputata ed il correlativo danno sono stati pari a 12.618 euro.
La doglianza sull’esclusione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è manifestamente infondata e generica quando non si confronta con la motivazione, che può valorizzare l’entità del lucro e del danno, qui pari a 12.618 euro.
La prime due doglianze sono manifestamente infondate oltre che generiche, limitandosi a riproporre i relativi motivi d'appello, senza misurarsi con le motivazioni della sentenza impugnata, sicuramente convincenti, sol che si consideri che il lucro conseguito dall'imputata ed il correlativo danno sono stati pari a 12.618 euro.
La censura sull’esclusione della circostanza attenuante prevista per i delitti contro la pubblica amministrazione è manifestamente infondata e generica se si limita a riproporre i motivi d’appello senza confrontarsi con la motivazione, che ha considerato il lucro e il danno pari a 12.618 euro.
Non sono consentiti, infine, i motivi riguardanti la non punibilità ex art. 131-bis, ,cit., e la commisurazione della pena, perché proposti per la prima volta con il presente ricorso e non anche in appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
La questione della non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione quando non è stata dedotta in appello.
Non sono consentiti, infine, i motivi riguardanti la non punibilità ex art. 131-bis, ,cit., e la commisurazione della pena, perché proposti per la prima volta con il presente ricorso e non anche in appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
Sono inammissibili in cassazione i motivi che introducono questioni non dedotte con l’impugnazione in appello.
All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione sono generici i motivi che si limitano a riproporre le doglianze d’appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La valutazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e della circostanza attenuante prevista per i delitti contro la pubblica amministrazione può fondarsi sull’entità del lucro conseguito e del danno correlativo.
- Non può essere dedotta per la prima volta in cassazione una questione non proposta in appello; ciò vale, nella decisione, per i motivi relativi alla particolare tenuità del fatto e alla commisurazione della pena.
- La sospensione condizionale della pena non può essere nuovamente concessa quando l’imputato abbia già usufruito del beneficio per le due volte consentite dalla legge.
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