Cassazione Civile, Ordinanza n. 07989/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva dalle pretese di un dirigente chimico di azienda sanitaria in relazione alla retribuzione di risultato e alla costituzione del relativo fondo. In primo grado e in appello era stato dichiarato il difetto di giurisdizione per le pretese riferite al periodo fino al 31.12.1997; per gli anni successivi era stata riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, ma la domanda di pagamento delle differenze retributive era stata ritenuta nulla per omessa allegazione dei fatti costitutivi, in particolare perché non era stato indicato il nesso tra l’ammontare del fondo e la misura della retribuzione di risultato, né era stato chiarito come i criteri invocati per la costituzione del fondo avrebbero determinato un aumento della retribuzione. La corte territoriale aveva inoltre escluso l’interesse ad agire sulla domanda relativa ai criteri di costituzione del fondo. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione contro tale decisione; tuttavia, prima della decisione, ha depositato memoria di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, verificandone la regolarità perché proveniente dal difensore munito di procura speciale, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato le spese tra le parti, ritenendo che le pronunce della Corte sulla questione fossero sopravvenute rispetto alla notifica dell’impugnazione e che il ricorso fosse stato poi prontamente rinunciato. Ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio per cui tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non anche in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Norme richiamate
art. 61, comma 2, lett. a), c.c.n.l. 1994-1997
richiamato come base del fondo per la retribuzione di risultato oggetto della domanda, ma senza una specifica interpretazione di merito nella decisione di legittimità
richiamato in relazione al termine assegnato in primo grado per l'integrazione dell'atto introduttivo; la Corte territoriale ha escluso che un analogo termine potesse essere fissato in appello
la Corte d'appello ha escluso che vi fosse violazione del contraddittorio, poiché al ricorrente era già stato assegnato un termine per integrare il ricorso e questi lo aveva inutilmente utilizzato
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude la sua applicabilità in caso di estinzione del giudizio, poiché la norma opera solo per rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
richiamata per affermare che l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio
Massime di principio
- In presenza di una rinuncia al ricorso proveniente dal difensore munito di procura speciale, il giudizio di cassazione si estingue se l'atto è rituale e regolare.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude la pronuncia sul merito dell'impugnazione e comporta, di regola, la compensazione delle spese quando ricorrano ragioni processuali valutate dalla Corte.
- Il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 non si applica quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Una domanda volta a ottenere differenze retributive deve contenere l'allegazione dei fatti costitutivi idonei a rendere comprensibile il nesso tra i criteri di determinazione del fondo e l'effettiva incidenza sulla misura della retribuzione richiesta; in difetto, la domanda può essere dichiarata nulla per carenza di allegazione.
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