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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26553/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Il ricorso investiva la decisione di merito relativa alla detenzione di sostanze stupefacenti, contestata come cocaina per 41 grammi, suddivisa in due involucri, e marijuana per 14 grammi complessivi, anch'essa suddivisa in più involucri. Era stata inoltre riconosciuta la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, con richiesta di declaratoria di abitualità. L'unico motivo esaminabile, dedotto come vizio di motivazione, è stato ritenuto generico e non autosufficiente, perché non indicava i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati né le concrete ragioni di diritto o i dati di fatto posti a sostegno della censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul vizio di motivazione fosse formulata in termini del tutto generici e aspecifici, limitandosi a prospettare una tesi alternativa senza individuare precise carenze o illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata per la detenzione di sostanza stupefacente oggetto di condanna di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione in modo generico, senza indicare puntualmente i passaggi della decisione impugnata affetti da errore o illogicità.
  • La mera prospettazione di una lettura alternativa dei fatti o delle prove, senza specificare concrete lacune argomentative della sentenza di merito, non integra un motivo deducibile in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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