Cassazione Civile, Ordinanza n. 09407/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il giudizio trae origine da un’azione di risarcimento proposta da un cliente nei confronti della propria avvocata, alla quale si imputava di avere gestito in modo negligente una vicenda relativa al recupero del TFR tramite il Fondo di garanzia INPS. In sintesi, il cliente sosteneva che il difensore avesse omesso di seguire la strategia processuale corretta: prima non avrebbe aderito alla richiesta dell’INPS di produrre il provvedimento decisorio sull’istanza di fallimento del datore di lavoro; poi, ottenuto tale provvedimento, avrebbe presentato una nuova istanza all’INPS invece di proporre una domanda giudiziale di accertamento dell’obbligo del Fondo di garanzia. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria, e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione incomprensibile e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente assorbito i motivi sull’inadempimento professionale per il criterio della ragione più liquida, nonostante il profilo del nesso causale fosse contestato; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., per asserita erronea applicazione del principio di non contestazione in ordine al fatto che il cliente sarebbe stato impedito a proseguire l’azione, nonché sulla circostanza che egli avrebbe rifiutato di iniziare il giudizio per ragioni economiche; 3) violazione degli artt. 1176 c.c. e 47 d.P.R. n. 639 del 1970, sostenendo che la Corte non avesse considerato che il termine decadenziale per l’azione giudiziaria era già scaduto per fatto imputabile al difensore, prima dell’asserita interruzione del rapporto causale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il criterio della ragione più liquida, poiché, in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, il cliente deve provare non solo l’inadempimento ma anche il nesso causale tra condotta e danno, da accertarsi con giudizio controfattuale secondo il criterio del "più probabile che non". In mancanza di prova del nesso causale, l’esame della colpa professionale resta assorbito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sul principio di non contestazione non era sorretta dalla trascrizione specifica degli atti processuali rilevanti e comunque non investiva un fatto decisivo, essendo irrilevante il motivo per cui il cliente non avesse conferito il mandato a proporre l’azione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché nuovo, non essendo stata dimostrata la sua effettiva deduzione nel giudizio di appello. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambe le controricorrenti e con declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c.
è richiamato solo come rito introduttivo del giudizio di primo grado
ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c.
individua i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte ricorrente
art. 111 Cost.
violazione dell’articolo 111 Cost.
invocato quale parametro sulla motivazione della sentenza
violazione dell’articolo 132, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza
violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché, per contestare il principio di non contestazione, occorre trascrivere specificamente gli atti contenenti la contestazione
violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere probatorio, ma la censura è stata dichiarata inammissibile
violazione di articoli 1176 c.c. e 47 del d.p.r. n. 639 del 1970
invocato quale parametro della diligenza professionale del difensore
art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970
47 del d.p.r. n. 639 del 1970 come modificato nel 1992
richiamato con riferimento al termine di decadenza per l’azione giudiziaria sul trattamento previdenziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
consente la declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. 28 giugno 2019, n. 17414
Cass, 28 giugno 2019, n. 17414
richiamata sul giudizio controfattuale nel processo nel processo per la responsabilità professionale del difensore
Massime di principio
- Nella responsabilità professionale dell’avvocato il cliente che agisce per il risarcimento deve provare non solo la condotta inadempiente, ma anche che, secondo un giudizio controfattuale fondato sul criterio del "più probabile che non", l’esito della lite sarebbe stato favorevole o diverso in assenza della negligenza.
- L’accertamento del nesso causale precede logicamente e giuridicamente l’indagine sulla colpa professionale: se manca la prova del collegamento causale tra condotta del difensore e danno, la valutazione dell’inadempimento resta assorbita.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione del principio di non contestazione richiede la puntuale trascrizione o comunque l’esatta indicazione degli atti processuali rilevanti; non è sufficiente un generico richiamo a difese o memorie.
- Una doglianza introdotta per la prima volta in cassazione è inammissibile se il ricorrente non dimostra di averla devoluta al giudice di appello, indicando specificamente gli atti e i passaggi processuali in cui era stata proposta.
- In tema di responsabilità del difensore, è decisivo il dato oggettivo del mancato conferimento del mandato o della mancata proposizione dell’azione, non le ragioni soggettive che abbiano indotto il cliente a non procedere.
- Il criterio della ragione più liquida consente di definire la controversia valorizzando il profilo assorbente e decisivo, senza esaminare questioni ulteriori che diventano irrilevanti una volta escluso il presupposto logico prioritario della domanda.
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