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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36950/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Bari del 24/06/2022 che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia (07/09/2021) per concorso in tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale commessi l'08/03/2021. Con due motivi il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: (1) relativa agli artt. 157 c.p. e 546 c.p.p. denunciando la prescrizione del reato di minaccia ascritto a "De Torna"; (2) relativa agli artt. 578 e 546 c.p.p. rilevando che sarebbe stata omessa la declaratoria di prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado e chiedendo la revoca delle statuizioni civili. Tali motivi però concernono fatti e un diverso imputato (De Torna) estranei alla sentenza impugnata, che riguarda furto tentato e resistenza commessi da Fabio il 08/03/2021.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi presentati non attengono alla sentenza impugnata: essi riferivano a differenti fattispecie (minaccia/corruzione) e a un diverso imputato, evidenziando un chiaro errore redazionale. Inoltre la corretta valutazione dei termini di prescrizione relativi ai reati contestati (commessi l'08/03/2021 e il 09/03/2021) avrebbe collocato il termine massimo di prescrizione nel settembre 2028, confermando l'incongruenza del ricorso. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i limiti temporali e formali dei motivi di impugnazione ammessi in cassazione; indica i limiti della censura accoglibili

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione; menzionata dal ricorrente per sostenere la presunta estinzione del reato ma la Corte rileva che il calcolo corretto non supporta la tesi della prescrizione

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma sulla dichiarazione di prescrizione nel giudizio; richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che non sussistono i presupposti applicativi rispetto ai fatti e all'imputato della sentenza impugnata

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); il ricorso invocava tali motivi ma la Corte ha ritenuto che essi non siano pertinenti alla decisione impugnata

  • art. 578 cod. pen.

    Norma relativa al delitto di minaccia; citata dal ricorrente in rapporto a fatti attribuiti a diverso imputato, non rilevante ai fini dell'impugnazione qui esaminata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e all'obbligazione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente

Massime di principio

  • Un ricorso di cassazione deve riguardare fatti, titolarità dell'azione e contestazioni effettivamente decise nella pronuncia impugnata; motivi riferiti a diversi reati o a diversi imputati possono determinare l'inammissibilità.
  • Errori redazionali o confusione tra imputati/fatti nei motivi di ricorso espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Il calcolo del termine di prescrizione va riferito con precisione alla data di commissione del reato contestato nella sentenza impugnata: quando il calcolo mostra chiaramente l'inesistenza della prescrizione, il motivo basato su tale eccezione è manifestamente infondato.
  • Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.) devono essere formulate in relazione alla motivazione e al contenuto della decisione impugnata; non è sufficiente richiamare norme senza collegarle ai fatti accertati dalla sentenza.
  • Prima di proporre ricorso è fondamentale verificare la corrispondenza tra la sentenza impugnata (fatti, date, imputati) e i motivi: se si riscontra un errore, è preferibile correggerlo tempestivamente (se possibile entro i termini) o proporre il rimedio processuale appropriato.
  • In presenza di inammissibilità per vizi formali o per manifesta irrilevanza dei motivi, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende; tale rischio va valutato dal difensore prima di proporre ricorso.

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