Cassazione Penale, Sentenza n. 36950/2023 del 07/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Bari del 24/06/2022 che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia (07/09/2021) per concorso in tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale commessi l'08/03/2021. Con due motivi il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: (1) relativa agli artt. 157 c.p. e 546 c.p.p. denunciando la prescrizione del reato di minaccia ascritto a "De Torna"; (2) relativa agli artt. 578 e 546 c.p.p. rilevando che sarebbe stata omessa la declaratoria di prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado e chiedendo la revoca delle statuizioni civili. Tali motivi però concernono fatti e un diverso imputato (De Torna) estranei alla sentenza impugnata, che riguarda furto tentato e resistenza commessi da Fabio il 08/03/2021.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi presentati non attengono alla sentenza impugnata: essi riferivano a differenti fattispecie (minaccia/corruzione) e a un diverso imputato, evidenziando un chiaro errore redazionale. Inoltre la corretta valutazione dei termini di prescrizione relativi ai reati contestati (commessi l'08/03/2021 e il 09/03/2021) avrebbe collocato il termine massimo di prescrizione nel settembre 2028, confermando l'incongruenza del ricorso. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti temporali e formali dei motivi di impugnazione ammessi in cassazione; indica i limiti della censura accoglibili
Norma sulla prescrizione; menzionata dal ricorrente per sostenere la presunta estinzione del reato ma la Corte rileva che il calcolo corretto non supporta la tesi della prescrizione
Norma sulla dichiarazione di prescrizione nel giudizio; richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che non sussistono i presupposti applicativi rispetto ai fatti e all'imputato della sentenza impugnata
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Disposizioni che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); il ricorso invocava tali motivi ma la Corte ha ritenuto che essi non siano pertinenti alla decisione impugnata
Norma relativa al delitto di minaccia; citata dal ricorrente in rapporto a fatti attribuiti a diverso imputato, non rilevante ai fini dell'impugnazione qui esaminata
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e all'obbligazione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorrente
Massime di principio
- Un ricorso di cassazione deve riguardare fatti, titolarità dell'azione e contestazioni effettivamente decise nella pronuncia impugnata; motivi riferiti a diversi reati o a diversi imputati possono determinare l'inammissibilità.
- Errori redazionali o confusione tra imputati/fatti nei motivi di ricorso espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Il calcolo del termine di prescrizione va riferito con precisione alla data di commissione del reato contestato nella sentenza impugnata: quando il calcolo mostra chiaramente l'inesistenza della prescrizione, il motivo basato su tale eccezione è manifestamente infondato.
- Le censure di violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.) devono essere formulate in relazione alla motivazione e al contenuto della decisione impugnata; non è sufficiente richiamare norme senza collegarle ai fatti accertati dalla sentenza.
- Prima di proporre ricorso è fondamentale verificare la corrispondenza tra la sentenza impugnata (fatti, date, imputati) e i motivi: se si riscontra un errore, è preferibile correggerlo tempestivamente (se possibile entro i termini) o proporre il rimedio processuale appropriato.
- In presenza di inammissibilità per vizi formali o per manifesta irrilevanza dei motivi, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende; tale rischio va valutato dal difensore prima di proporre ricorso.
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