Cassazione Penale, Ordinanza n. 18992/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. Dal testo emerge che la difesa aveva già contestato la responsabilità e la mancata valorizzazione dell'urgenza sanitaria addotta a giustificazione dell'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari. Il ricorso, tuttavia, è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; la Corte richiama inoltre l'esclusione dello stato di necessità e della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che le doglianze riproponevano questioni già vagliate dal giudice di merito con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette, prive di manifesta illogicità, e che il ricorrente non si confrontava in modo critico con tali argomenti. Quanto al merito, la sentenza di appello aveva motivato in modo congruo la responsabilità per evasione, rilevando che l'imputato si era allontanato dagli arresti domiciliari senza autorizzazione e che l'urgenza sanitaria invocata non aveva trovato riscontro se non in generiche dichiarazioni rese agli operanti. È stata ritenuta correttamente esclusa anche la causa di giustificazione dello stato di necessità e la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato per affermare l'esclusione dello stato di necessità, poiché l'urgenza sanitaria allegata non ha trovato riscontro probatorio sufficiente e non giustificava l'allontanamento dagli arresti domiciliari.
Richiamato per escludere la particolare tenuità del fatto.
Richiamato per le conseguenze economiche e processuali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione di merito è congrua quando dà conto, con argomentazione non illogica, degli elementi da cui desume l'evasione, in particolare dell'allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari.
- L'allegazione di un'urgenza sanitaria può escludere la punibilità solo se trovi un adeguato riscontro probatorio; mere dichiarazioni generiche rese al controllo non sono sufficienti a integrare lo stato di necessità.
- L'esclusione della causa di giustificazione dello stato di necessità e della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti reali profili di illogicità o di erroneità giuridica.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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