Cassazione Penale, Sentenza n. 39832/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, in appello, della condanna per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (artt. 110 e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il ricorrente contestava la mancata ammissione della prova sollecitata (l'audizione di almeno uno dei due operanti che avrebbero assistito alla cessione) in occasione del giudizio abbreviato condizionato, sostenendo che il verbale di arresto fosse incompleto e che la prova chiesta fosse "decisiva" per chiarire la visuale e la dinamica della cessione (ossia se la consegna fosse avvenuta a veicoli fermi o in movimento) e per dirimere la discrepanza tra un unico involucro osservato dagli operanti e i tre involucri trovati nella perquisizione al coimputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di integrazione probatoria, spiegando che il verbale di arresto descriveva in modo univoco i fatti e dunque la prova invocata non possedeva i requisiti di novità e decisività richiesti per ammettere un giudizio abbreviato condizionato. Ha inoltre qualificato la richiesta difensiva come attività esplorativa finalizzata a cercare elementi favorevoli, non come integrazione probatoria decisiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 110 e 73, comma 5
reato di cui agli artt. 110 e 73, comma 5,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sostanziali che individuano la fattispecie di reato riguardante la detenzione/cessione di stupefacenti; richiamate per qualificare il fatto contestato all'imputato.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
obbligo di motivazione di cui all'art . 125, comma 3 , cod . proc . pen .
La Corte richiama l'onere di motivazione del giudice di merito; ritiene però la motivazione del rigetto della prova adeguata in quanto il verbale di arresto forniva informazioni complete, quindi non sussisteva la necessità di integrazione probatoria.
Giurisprudenza (Sez.2, n. 10235 del 10/11/2020, dep. 2021, Fragalà)
Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività...
Principio applicato dalla Corte: per consentire un giudizio abbreviato condizionato l'integrazione istruttoria richiesta deve essere realmente nuova e potenzialmente decisiva; la valutazione è rimessa al giudice di merito e può essere disattesa se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- La richiesta di ammissione di prove per un giudizio abbreviato condizionato è accolta solo se la prova richiesta è nuova rispetto al materiale già in atti e potenzialmente decisiva per l'accertamento; se non sussistono novità o decisività, il rifiuto è legittimo.
- Se i documenti processuali (es. verbali di arresto) descrivono in modo chiaro e univoco i fatti, il giudice può ritenere superflua l'assunzione di testimonianze aggiuntive; la valutazione della completezza delle informazioni è rimessa al giudice di merito e difficilmente censurabile in Cassazione se ben motivata.
- Le richieste difensive volte a svolgere un'«attività esplorativa» per cercare elementi favorevoli (senza dimostrare la novità e la decisività della prova) possono essere rigettate come inutili.
- Una discrepanza apparente tra quanto osservato dai testi e quanto rinvenuto (es. numero di involucri) non determina automaticamente l'ammissione di prova: occorre dimostrare che la discrepanza rende invalida o significativamente dubbia la ricostruzione tale da influire sull'esito del giudizio.
- In Cassazione è difficile ottenere accoglimento di censure che siano, in sostanza, un invito a rivedere la valutazione di merito sulla necessità di ulteriori accertamenti, salvo mancanza di motivazione o vizi logici evidenti nella decisione di merito.
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