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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21674/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Bologna, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento limitato al solo punto della pena sostitutiva, aveva nuovamente confermato la condanna di primo grado e aveva rigettato la richiesta dell’imputato di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria. Il ricorso per cassazione censurava, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., la motivazione del giudice del rinvio, sostenendo che il diniego della sostituzione fosse fondato sulla condizione economica dell’imputato e, in particolare, sulla sua pretesa incapacità di adempiere al pagamento della sanzione pecuniaria.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che il giudice del rinvio non aveva fondato il diniego esclusivamente sull’oggettiva impossibilità di pagare la pena pecuniaria, ma anche su altri elementi decisivi: le plurime condanne per delitti contro il patrimonio, la valutazione di tendenza alla recidivanza e la dedizione dell’imputato ad attività illecite. Ne è derivata una motivazione compiuta e logica del mancato riconoscimento della pena sostitutiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato anche alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    consente di denunciare in cassazione il vizio di motivazione della decisione impugnata.

  • art. 133 c.p.

    i criteri di commisurazione della pena e di valutazione della personalità dell’imputato rilevano anche ai fini della scelta sulla sostituzione della pena.

  • art. 58 l. 689/1981

    anche nel testo vigente dopo il d.lgs. n. 150/2022, impone al giudice di valutare l’applicazione della pena sostitutiva tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione di una pena sostitutiva, il giudice deve valutare i criteri di cui all’art. 133 c.p., ma non è tenuto a esaminarli tutti in modo analitico, potendo motivare sui soli aspetti ritenuti decisivi per escludere l’efficacia della sanzione.
  • Il diniego della sostituzione della pena con la pena pecuniaria non può reggersi unicamente su una prognosi di incapacità di adempimento, ove tale valutazione non costituisca l’unica ratio decidendi; se il giudice fonda il rigetto anche su ulteriori elementi attinenti alla personalità e ai precedenti dell’imputato, la motivazione può essere ritenuta sufficiente.
  • La prognosi di inadempimento quale criterio ostativo alla pena sostitutiva appare riferibile, secondo l’orientamento valorizzato dalla Corte, alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni e non alla pena pecuniaria in sé; tuttavia, la questione non incide quando il rigetto poggia anche su autonome ragioni di inidoneità rieducativa e deterrente.
  • La presenza di plurimi precedenti per reati contro il patrimonio e la dedizione alle attività illecite possono legittimare il giudizio di non idoneità della pena sostitutiva, ove il giudice le valorizzi come indici della tendenza alla recidivanza e della scarsa efficacia rieducativa della misura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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