Cassazione Penale, Sentenza n. 13520/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale contestava la violazione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. Pen., nella versione novellata dal d.l. n. 162/2022 (conv. con l. n. 199/2022). Secondo il ricorrente il permesso premio era stato concesso senza che il detenuto avesse adempiuto all'onere di allegare "elementi specifici, diversi e ulteriori" rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione ai percorsi rieducativi, tali da escludere l'attualità di collegamenti con l'associazione di appartenenza (clan Laudani) e il pericolo di ripristino degli stessi. Il Procuratore richiamava inoltre i pareri negativi di DNA e DDA e l'assenza di collaborazione e di formale dissociazione da parte del detenuto, nonché l'irrilevanza del provvedimento di revoca del 41-bis del 2010 ai fini della valutazione dell'attualità dei contatti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia applicato e motivato in conformità alla disciplina introdotta dal d.l. n. 162/2022 (art. 4-bis, comma 1-bis) e che mancasse la verifica dell'avvenuta allegazione da parte del detenuto degli "elementi specifici, diversi e ulteriori" richiesti. Ha annullato l'ordinanza e rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio conforme alla normativa vigente. Ha inoltre richiamato che il giudice del rinvio dovrà verificare l'esistenza dell'interesse del Procuratore qualora il permesso sia già stato fruito.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. Pen. (novellato dal d.l. n. 162/2022, conv. l. n. 199/2022)
«purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili ... o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ... nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti»
La norma impone al detenuto condannato per reati ostativi un onere di allegazione specifico e stringente: oltre alla condotta carceraria e agli aspetti economici, deve fornire elementi ulteriori e distinti che consentano di escludere contatti attuali e il rischio di ripristino dei rapporti con l'associazione criminale; tale disciplina si applica alle domande presentate dopo l'entrata in vigore (principio "tempus regit actum").
Il provvedimento di revoca della sottoposizione al regime 41-bis può essere considerato elemento informativo, ma la revoca anteriore (es. del 2010) ha scarsa rilevanza sull'attualità dei contatti: non sostituisce l'onere di allegazione richiesto dall'art. 4-bis, comma 1-bis.
art. 568, comma quarto, cod. proc. pen.
«L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod.proc.pen, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire ... una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante»
Il pubblico ministero che impugna deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla decisione; l'interesse può venire meno se il beneficio (es. il permesso premio) è già stato fruito.
Massime di principio
- La disciplina introdotta dal d.l. n. 162/2022 (art. 4-bis, comma 1-bis) si applica alle richieste di benefici presentate dopo la sua entrata in vigore: i giudici devono rispettare il principio "tempus regit actum" e verificare espressamente l'adempimento dell'onere di allegazione da parte del detenuto.
- Per i condannati per reati di tipo associativo non è sufficiente la regolare condotta carceraria o la mera dichiarazione di dissociazione: il detenuto deve produrre elementi specifici, diversi e ulteriori, che escludano l'attualità dei contatti e il pericolo di ripristino.
- I pareri negativi degli organi investigativi e la mancanza di collaborazione del detenuto costituiscono elementi rilevanti a carico, ma il giudice deve valutare complessivamente le allegazioni del detenuto e motivare in punto di onere probatorio/allegatorio; l'assenza di allegazioni richieste dalla norma rende la concessione del beneficio viziata.
- Un precedente provvedimento di revoca del 41-bis, se datato e non documentato con elementi attuali, ha limitata capacità probatoria sull'attualità dei collegamenti; non può sostituire l'onere di allegazione previsto dalla nuova norma.
- Il pubblico ministero che impugna deve dimostrare un interesse concreto e attuale: se il permesso è già stato fruito l'interesse può essere venuto meno e la decisione di annullamento potrebbe non produrre effetti pratici.
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