Cassazione Penale, Sentenza n. 46905/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato per via telematica. Il ricorrente deduceva: (1) violazione delle norme sul procedimento di sorveglianza e incompatibilità del magistrato che ha emesso il provvedimento nel decidere sull'inammissibilità del reclamo (richiamando artt. 178, 666, 678 c.p.p., artt. 30 e 69 Ord. pen. e l'art. 24 d.l. 137/2020); (2) erronea applicazione delle regole sul deposito telematico (art. 24 d.l. 137/2020 e art. 568 c.p.p.), con rilievi di incostituzionalità e violazione dell'art. 6 CEDU, deducendo che il reclamo era stato inviato a un indirizzo PEC ritenuto disponibile sul sito del Ministero e che, comunque, l'art. 568 c.p.p. imporrebbe la trasmissione al giudice competente e non l'inammissibilità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il reclamo era stato trasmesso a un indirizzo PEC diverso da quello espressamente designato dal Direttore generale dei sistemi informativi per l'ufficio (ai sensi dell'art. 24 d.l. n. 137/2020) e che la previsione normativa emergenziale stabilisce a pena di inammissibilità il rispetto delle caselle PEC indicate. Il giudice che ha adottato il provvedimento impugnato è competente a dichiarare l'inammissibilità per tale causa, ai sensi del comma 6-septies, senza incompatibilità con il sistema delle impugnazioni. Non sussistono fondamenti nei rilievi costituzionali o convenzionali: la disciplina derogatoria è applicabile e non determina disparità ingiustificata. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
commi 4, 6-bis, 6-sexies, 6-septies, 6-decies
Norma derogatoria che disciplina il deposito telematico degli atti di impugnazione: impone l'uso delle specifiche caselle PEC indicate per l'ufficio e prevede, a pena di inammissibilità, la mancata osservanza di tali requisiti; attribuisce al giudice che ha adottato l'atto impugnato la facoltà di dichiarare l'inammissibilità per tali cause
Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di trasmissione al giudice competente e il divieto di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale del d.l. 137/2020, nella materia telematica, deroga a tale previsione e ammette l'inammissibilità per il mancato rispetto delle regole formali previste
Citati per il raffronto con il sistema tradizionale di impugnazioni; la Corte osserva che l'uso facoltativo del regime telematico non determina disparità indebita rispetto al sistema ordinario
artt. 178, 666, 678 c.p.p.; artt. 30 e 69 Ord. pen.
Norme richiamate dal ricorrente in tema di competenze e composizione del collegio che decide le impugnazioni in materia di sorveglianza; la Corte ha ritenuto che non sussiste incompatibilità con la competenza del giudice che dichiara l'inammissibilità quando la causa è oggettiva e immediatamente verificabile
art. 3, 24, 25 Cost.
Richiamate dal ricorrente per profili di principio (parità di trattamento, diritto di difesa e ragionevole durata del processo); la Corte non ha ritenuto tali principi lesi dall'applicazione della disciplina speciale telematica
art. 6 CEDU
Invocato per la tutela giurisdizionale effettiva; la Corte ha ritenuto che la normativa emergenziale, applicata secondo i suoi limiti, non violi il diritto ad un giusto processo
Massime di principio
- Se si opta per la proposizione telematica di impugnazioni ai sensi dell'art. 24 d.l. 137/2020, è obbligatorio usare la specifica casella PEC indicata per l'ufficio; l'invio a caselle diverse può comportare inammissibilità dell'atto.
- La dichiarazione di inammissibilità per violazioni formali e oggettive previste dalla disciplina telematica può essere pronunciata dallo stesso giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, senza che ciò configuri automaticamente incompatibilità procedurale.
- Chi intende contestare un provvedimento dovrebbe valutare l'opzione tra il sistema telematico speciale e le vie ordinarie di impugnazione: il ricorso al regime emergenziale è facoltativo ma più rigoroso rispetto ai requisiti formali.
- In caso di ambiguità o incertezza sull'indirizzo PEC corretto, è consigliabile documentare i controlli effettuati (es. schermate del sito istituzionale, comunicazioni ufficiali) e, se possibile, usare anche i canali tradizionali per preservare la proponibilità dell'impugnazione.
- Le censure costituzionali o convenzionali contro norme derogatorie della materia processuale richiedono argomentazioni solide: norme che stabiliscono regole formali chiare vengono normalmente ritenute applicabili salvo prova di arbitrarietà o disparità ingiustificata.
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