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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46905/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato per via telematica. Il ricorrente deduceva: (1) violazione delle norme sul procedimento di sorveglianza e incompatibilità del magistrato che ha emesso il provvedimento nel decidere sull'inammissibilità del reclamo (richiamando artt. 178, 666, 678 c.p.p., artt. 30 e 69 Ord. pen. e l'art. 24 d.l. 137/2020); (2) erronea applicazione delle regole sul deposito telematico (art. 24 d.l. 137/2020 e art. 568 c.p.p.), con rilievi di incostituzionalità e violazione dell'art. 6 CEDU, deducendo che il reclamo era stato inviato a un indirizzo PEC ritenuto disponibile sul sito del Ministero e che, comunque, l'art. 568 c.p.p. imporrebbe la trasmissione al giudice competente e non l'inammissibilità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il reclamo era stato trasmesso a un indirizzo PEC diverso da quello espressamente designato dal Direttore generale dei sistemi informativi per l'ufficio (ai sensi dell'art. 24 d.l. n. 137/2020) e che la previsione normativa emergenziale stabilisce a pena di inammissibilità il rispetto delle caselle PEC indicate. Il giudice che ha adottato il provvedimento impugnato è competente a dichiarare l'inammissibilità per tale causa, ai sensi del comma 6-septies, senza incompatibilità con il sistema delle impugnazioni. Non sussistono fondamenti nei rilievi costituzionali o convenzionali: la disciplina derogatoria è applicabile e non determina disparità ingiustificata. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 24 d.l. n. 137/2020

    commi 4, 6-bis, 6-sexies, 6-septies, 6-decies

    Norma derogatoria che disciplina il deposito telematico degli atti di impugnazione: impone l'uso delle specifiche caselle PEC indicate per l'ufficio e prevede, a pena di inammissibilità, la mancata osservanza di tali requisiti; attribuisce al giudice che ha adottato l'atto impugnato la facoltà di dichiarare l'inammissibilità per tali cause

  • art. 568 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di trasmissione al giudice competente e il divieto di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale del d.l. 137/2020, nella materia telematica, deroga a tale previsione e ammette l'inammissibilità per il mancato rispetto delle regole formali previste

  • artt. 581, 582 e 583 c.p.p.

    Citati per il raffronto con il sistema tradizionale di impugnazioni; la Corte osserva che l'uso facoltativo del regime telematico non determina disparità indebita rispetto al sistema ordinario

  • artt. 178, 666, 678 c.p.p.; artt. 30 e 69 Ord. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente in tema di competenze e composizione del collegio che decide le impugnazioni in materia di sorveglianza; la Corte ha ritenuto che non sussiste incompatibilità con la competenza del giudice che dichiara l'inammissibilità quando la causa è oggettiva e immediatamente verificabile

  • art. 3, 24, 25 Cost.

    Richiamate dal ricorrente per profili di principio (parità di trattamento, diritto di difesa e ragionevole durata del processo); la Corte non ha ritenuto tali principi lesi dall'applicazione della disciplina speciale telematica

  • art. 6 CEDU

    Invocato per la tutela giurisdizionale effettiva; la Corte ha ritenuto che la normativa emergenziale, applicata secondo i suoi limiti, non violi il diritto ad un giusto processo

Massime di principio

  • Se si opta per la proposizione telematica di impugnazioni ai sensi dell'art. 24 d.l. 137/2020, è obbligatorio usare la specifica casella PEC indicata per l'ufficio; l'invio a caselle diverse può comportare inammissibilità dell'atto.
  • La dichiarazione di inammissibilità per violazioni formali e oggettive previste dalla disciplina telematica può essere pronunciata dallo stesso giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, senza che ciò configuri automaticamente incompatibilità procedurale.
  • Chi intende contestare un provvedimento dovrebbe valutare l'opzione tra il sistema telematico speciale e le vie ordinarie di impugnazione: il ricorso al regime emergenziale è facoltativo ma più rigoroso rispetto ai requisiti formali.
  • In caso di ambiguità o incertezza sull'indirizzo PEC corretto, è consigliabile documentare i controlli effettuati (es. schermate del sito istituzionale, comunicazioni ufficiali) e, se possibile, usare anche i canali tradizionali per preservare la proponibilità dell'impugnazione.
  • Le censure costituzionali o convenzionali contro norme derogatorie della materia processuale richiedono argomentazioni solide: norme che stabiliscono regole formali chiare vengono normalmente ritenute applicabili salvo prova di arbitrarietà o disparità ingiustificata.

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