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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06821/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di immobili in cui gli acquirenti lamentavano vizi e difetti dell'opera. In precedenza era stata conclusa una transazione tra varie parti, con previsione che gli acquirenti non avrebbero più avuto nulla a pretendere solo se le altre parti avessero eseguito integralmente i lavori e le obbligazioni indicate entro un certo termine. Gli acquirenti hanno poi agito deducendo l'inadempimento della transazione e chiedendo la condanna della società venditrice al pagamento del minor valore degli immobili. Nel giudizio di primo grado e poi in appello sono stati coinvolti anche il costruttore, il progettista/direttore lavori e l'assicuratore di quest'ultimo. La Corte d'appello ha ritenuto che la transazione non fosse novativa, perché l'effetto liberatorio era condizionato alla completa esecuzione degli obblighi assunti; ha quindi qualificato la domanda come azione relativa all'originaria compravendita, ha accertato il minor valore degli immobili e ha condannato la società venditrice, disponendo poi la manleva interna a carico del costruttore e del direttore lavori. Il ricorrente principale ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) errata esclusione del carattere novativo della transazione, con violazione delle norme sull'interpretazione contrattuale e sulla transazione; 2) errata affermazione della sua responsabilità e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'inadempimento era imputabile ad altri e che mancavano vizi di progettazione; 3) erronea dichiarazione di inammissibilità della domanda di manleva verso l'assicuratore, deducendo autonomia del rapporto assicurativo, tempestività della domanda e violazione del giudicato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha affermato che la valutazione della natura novativa della transazione è questione di merito, correttamente risolta dalla Corte territoriale secondo cui l'effetto novativo era subordinato alla regolare esecuzione dell'accordo e quindi non si era prodotto; ha anche escluso i vizi di motivazione, di omesso esame e di violazione dell'art. 112 c.p.c. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha accolto: ha rilevato che la domanda nei confronti dell'assicuratore riguardava un rapporto autonomo rispetto alla chiamata in garanzia originaria e che il ricorrente si era costituito solo dopo la comparsa dell'assicuratore che introduceva quel diverso rapporto; pertanto la sua domanda di manleva non era tardiva e la dichiarazione di inammissibilità era errata. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente al terzo motivo, con cassazione con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione; rigettati i ricorsi incidentali della società venditrice e della società acquirente.

La decisione

La Corte ha accolto soltanto il terzo motivo del ricorso principale, ha rigettato gli altri motivi del ricorrente e ha rigettato i ricorsi incidentali. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente alla domanda di manleva dell'assicuratore e per la regolazione delle spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo sui ricorsi incidentali rigettati.

Norme richiamate

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato per la disciplina della novazione oggettiva, che richiede una chiara volontà di estinguere l'obbligazione originaria e sostituirla con una nuova.

  • art. 1235 c.c.

    Richiamato nel quadro delle norme sulla novazione e sulla modifica del rapporto obbligatorio.

  • art. 1362 c.c.

    Usato come parametro per l'interpretazione del contratto/transazione; la censura deve indicare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nella ricostruzione dei canoni ermeneutici applicabili alla transazione.

  • art. 1976 c.c.

    La transazione novativa è irrisolubile, ma se l'effetto novativo è subordinato alla regolare esecuzione dell'accordo e tale condizione non si avvera, resta azionabile il rapporto originario.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nei motivi incidentali e nella valutazione della responsabilità per inadempimento, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della decisione.

  • art. 1256 c.c.

    Richiamato nei motivi incidentali in tema di impossibilità sopravvenuta, senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 1381 c.c.

    La Corte esclude che la fattispecie fosse correttamente sussumibile nella promessa del fatto del terzo ai fini di escludere l'inadempimento.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nei ricorsi incidentali in tema di risoluzione e inadempimento, ma la Corte ribadisce che non era stata pronunciata una risoluzione della transazione.

  • art. 1457 c.c.

    Richiamato per contestare la rilevanza del termine di esecuzione della transazione; la Corte reputa però decisivo il mancato avveramento della condizione, non l'imputabilità della mancata esecuzione.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato in relazione alla condizione apposta all'efficacia liberatoria della transazione.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato nei motivi incidentali sul mancato avveramento della condizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure di ultrapetizione/omessa pronuncia sono respinte o ritenute infondate; l'omessa pronuncia non sussiste quando la motivazione impugnata comporti logicamente il rigetto della domanda.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare motivazione apparente o inesistente, ma la Corte esclude anomalie motivazionali rilevanti in cassazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Parametro processuale per dedurre violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Parametro processuale per dedurre nullità della sentenza per vizi motivazionali o processuali.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla valutazione delle prove o all'interpretazione del contratto.

  • art. 102 c.p.c.

    Il motivo sul litisconsorzio necessario è dichiarato inammissibile perché non indicava puntualmente i soggetti pretermessi e i presupposti della necessaria partecipazione.

  • art. 1917 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla garanzia assicurativa e al rapporto con l'assicuratore.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato, ma la Corte esclude la violazione prospettata.

  • art. 32 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla garanzia assicurativa, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla garanzia assicurativa, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per il requisito di specificità del ricorso e per l'onere di indicare i fatti storici, i dati e la decisività delle censure.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato nel quadro del rigoroso onere di allegazione del ricorso per cassazione.

  • art. 292 c.p.c.

    La notifica della comparsa dell'assicuratore al chiamato contumace è valorizzata per individuare il momento da cui decorre la possibilità di proporre la relativa domanda.

  • art. 843 c.c.

    Richiamato nei motivi incidentali come possibile facoltà verso il proprietario confinante, ma ritenuto irrilevante rispetto alla ratio della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo sui ricorsi incidentali rigettati.

Massime di principio

  • La natura novativa di una transazione non si presume: va accertata in concreto dalla volontà delle parti e dalla oggettiva incompatibilità tra rapporto originario e nuovo assetto, con specifica attenzione alla presenza o meno di un animus novandi e di un aliquid novi.
  • Se l'accordo transattivo collega l'effetto liberatorio o novativo alla regolare e integrale esecuzione delle prestazioni pattuite, tale effetto non si produce finché la condizione non si avvera; in tal caso restano azionabili i rimedi relativi al rapporto originario.
  • La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile se si risolve nella semplice contrapposizione tra una lettura alternativa del ricorrente e quella accolta dal giudice di merito, senza indicare specificamente quale regola ermeneutica sia stata violata.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione delle prove, la ricostruzione giuridica o la diversa interpretazione degli elementi istruttori.
  • In cassazione il vizio di motivazione è rilevante solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente significativa, non per il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • La domanda di manleva o di garanzia va valutata in relazione al rapporto giuridico effettivamente azionato nel processo: se emerge un rapporto autonomo e distinto rispetto a quello originariamente introdotto, la tempestività della domanda va verificata con riguardo al momento in cui quel rapporto è stato effettivamente introdotto in giudizio.
  • L'eccezione di litisconsorzio necessario sollevata per la prima volta in cassazione richiede l'indicazione nominativa dei soggetti pretermessi e la dimostrazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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