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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10334/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva riformato la decisione di primo grado e aveva escluso la condanna alla demolizione/riduzione in pristino della sopraelevazione del fabbricato delle Bolis. Le doglianze principali riguardavano: (i) presunta inammissibilità e carenza di specificità dell'atto di appello delle controricorrenti; (ii) violazione del diritto di difesa per aver la Corte rilevato d'ufficio questioni di diritto/fatto (in particolare la qualificazione dell'art.44 NTA del Comune come norma non integrativa del codice civile); (iii) errata valutazione e presunta disconoscenza dei risultati della CTU e dei successivi supplementi tecnici; (iv) mancato riconoscimento dell'effetto confessorio della domanda di sanatoria e del giudicato amministrativo favorevole alle Bolis; (v) omissione dell'esame di fatti decisivi e della possibilità di conformare la sopraelevazione alle NTA (distanza 5 m e altezza massima 9,50 m).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei Locatelli. Ha ritenuto inammissibili o infondati vari motivi di cassazione (in particolare quelli che miravano a riesaminare in fatto le risultanze tecniche e la valutazione probatoria spettante al giudice di merito). La Corte ha però precisato in punto di diritto che l'art.44 delle NTA del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è norma locale integrativa delle disposizioni codicistiche sulle distanze (e non norma che tutela solo interessi urbanistici tale da legittimare esclusivamente il risarcimento del danno), ma ha osservato che ciò non muta l'esito della controversia perché il giudice di merito ha accertato l'impossibilità di determinare con certezza l'altezza effettiva della sopraelevazione a causa di accertamenti tecnici contrastanti. Conseguenza: confermata la decisione della Corte d'Appello che aveva escluso la riduzione in pristino per difetto di prova del superamento dell'altezza consentita; rigettato il ricorso; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione e previsione di un ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al presunto vizio di omessa pronuncia: la Corte osserva che l'eccezione processuale sollevata non comporta automaticamente omessa pronuncia sancibile ai sensi dell'art.112 quando riguardi questioni meramente processuali e non domande di merito.

  • art. 132 c.p.c. comma 2

    Richiamato in ordine al vizio di motivazione: la Corte ritiene che la motivazione della Corte d'Appello sia adeguata e comprensibile in relazione alle censure contestate.

  • art. 342 e 348-ter c.p.c.

    Citate in relazione alla disciplina dell'appello e dei mezzi istruttori; la Corte ritiene che la valutazione della specificità dell'appello sia conforme ai principi di interpretazione giurisprudenziale richiamati.

  • art. 101 c.p.c. comma 2

    Richiamato per il tema dell'obbligo di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio: la Corte distingue tra questioni di diritto (per le quali non è sempre necessario il previo contraddittorio) e questioni di fatto o miste che richiedono attività probatoria diversa.

  • art. 29 NTA Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

    Fissa la distanza minima di cinque metri degli edifici dal confine; collegata all'art.44 nel regime locale delle distanze.

  • art. 44 NTA Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

    La Corte di Cassazione precisa che, contrariamente a quanto enunciato in parte dalla Corte d'Appello, l'art.44 non è norma limitata esclusivamente all'altezza a tutela di interessi urbanistici ma va letta come norma locale integrativa delle norme codicistiche sulle distanze; la sua violazione, quindi, può legittimare anche la riduzione in pristino (artt.872 e 873 c.c.).

  • artt. 872 secondo comma e 873 cod. civ.

    Norme sul rimedio in caso di violazione delle distanze legali: la Corte richiama che, se la norma locale è integrativa delle distanze, il vicino può chiedere la riduzione in pristino oltre al risarcimento.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiamato sul tema dell'onere della prova: grava sul proprietario che lamenta la violazione delle distanze provare sia la costruzione sia la dedotta violazione normativa; la Corte ha confermato che l'onere non è stato assolto dai ricorrenti.

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla valutazione delle prove e all'attività probatoria: la Corte ricorda che il giudice di merito ha discrezionalità nella valutazione comparativa delle prove preventivamente acquisite dalle parti.

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n.5

    Invocato dai ricorrenti per vizio di motivazione; la Corte lo dichiara inapplicabile per ragioni di inammissibilità quando la censura proponga un'alternativa logica non unica rispetto alla motivazione di merito.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza relativa alla CTU e ai suoi sviluppi; la Corte verifica la correttezza del procedimento peritale e la valutazione dei relativi supplementi in sede di merito.

  • art. 2735 cod. civ.

    Richiamato limitatamente al valore probatorio della domanda di sanatoria: la Corte esclude efficacia confessoria della domanda di sanatoria indirizzata al Comune nei confronti dei vicini; può valere solo come elemento di prova da valutare nel libero convincimento.

  • L. 47/1985 art. 12 comma 2

    Richiamata in relazione alla sanatoria e alla concessione in sanatoria, la quale era stata oggetto del giudicato amministrativo; la Corte sottolinea che il giudice civile non può disapplicare un atto amministrativo che sia stato accertato legittimo con autorità di giudicato dal giudice amministrativo.

  • Sentenza T.A.R. Lombardia n. 1406/2003

    Decisione amministrativa che aveva dichiarato in parte irricevibile il ricorso dei Locatelli e rigettato altro prospetto di impugnazione; la Corte di Cassazione rileva che quel giudicato amministrativo limita l'attività del giudice civile sulla legittimità dell'atto amministrativo e il giudice civile non può disapplicare un provvedimento amm. validamente dichiarato legittimo inter partes.

  • D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1-quater

    Richiamato in relazione alla possibilità di irrogare ai ricorrenti un ulteriore contributo unificato per sopravvenute esigenze procedurali.

Massime di principio

  • Chi lamenta la violazione delle distanze legali ha l'onere della prova circa la costruzione e l'effettiva violazione (art.2697 c.c.); se la prova tecnica è contraddittoria il giudice può ritenere non provato il superamento dei limiti.
  • Una norma tecnica locale che vincoli altezza e distanza (es. art.44 collegata ad art.29 NTA) può essere considerata integrativa delle norme codicistiche sulle distanze: la sua violazione può legittimare la richiesta di riduzione in pristino oltre al risarcimento.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle CTU e delle risultanze tecniche; in Cassazione non è consentito rinnovare il giudizio di fatto se non per vizi specifici di motivazione.
  • Il giudice non può disapplicare un provvedimento amministrativo la cui legittimità sia stata accertata con giudicato dal giudice amministrativo; il giudicato amministrativo prevale rispetto alle questioni di legittimità dell'atto affrontate nella sede civile.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio questioni di diritto senza sempre stimolare il contraddittorio, mentre per questioni di fatto o miste che richiedano prove diverse è necessario il preventivo contraddittorio (art.101 c.p.c. comma 2).
  • La specificità dell'atto di impugnazione in appello è richiesta ma non è soggetta a forme sacramentali: è sufficiente che dall'esame complessivo dell'atto siano individuabili le doglianze e i relativi punti critici.

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